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	<title>Studio Legale Fiorin</title>
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	<description>Brescia</description>
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	<title>Studio Legale Fiorin</title>
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		<title>PRESIDENZIALISMO ALL’ITALIANA</title>
		<link>https://studiolegalefiorin.it/2023/05/09/presidenzialismo-allitaliana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicola Fiorin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 May 2023 09:45:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
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					<description><![CDATA[Torna il dibattito sulle riforme istituzionali : il presidenzialismo al centro della scena. Il dibattito politico, ciclicamente, s’infiamma riguardo ad un tema, quello delle riforme istituzionali, che pare destinato a]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>Torna il dibattito sulle riforme istituzionali : il presidenzialismo al centro della scena.</strong></p>





<p>Il dibattito politico, ciclicamente, s’infiamma riguardo ad un tema, quello delle riforme istituzionali, che pare destinato a non trovare mai approdo, confinando, così, la propria funzione a mero esercizio dialettico tra le parti.</p>



<p>Diversi governi hanno assegnato a sé stessi il compito di riformare la Carta costituzionale, quasi fosse un’investitura divina da cui dipendeva il prestigio dell’esecutivo.</p>



<p>Il primo fu il governo Prodi con la bicamerale del 96 che venne fatta deragliare dal centro destra con l’Ulivo che approvò in ogni caso il testo fino ad allora condiviso: da qui la riforma del titolo V della Costituzione i cui effetti tutt’ora non si comprende se siano stati migliorativi.</p>



<p>Ad essa è seguita la devolution berlusconiana e il tentativo, nel 2016, di Renzi: entrambe le riforme sono state impallinate dal referendum.</p>



<p>Oggi ci riprova Giorgia Meloni che può contare su una maggioranza sufficiente per attuare la riforma, coronando così il sogno che fu anche dei suoi predecessori, cioè quello di iscrivere il proprio nome trai padri (e le madri) fondatrici della patria e lo fa galoppando sul personale consenso e in sella ad uno dei cavalli di battaglia storici della destra italiana: il presidenzialismo.</p>



<p>Cosa prevede questa riforma? Ancora i contenuti rimangono sconosciuti, si sa che dovrà ricomprendere “l’autonomia differenziata”, tema a cui si aggrappa la Lega per arginare la crisi di consensi e di identità,  tutto il resto è lasciata all’immaginazione alle suggestioni che può evocare l’idea di una repubblica presidenziale.</p>



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<p>Ragionevolmente possiamo pensare che l’idea alla base di questa riforma sia un rafforzamento dei poteri del presidente del consiglio (a questo punto a scapito del Presidente della repubblica) eletto direttamente dal popolo e al quale verrebbe riconosciuto il diritto di vita e, soprattutto, di morte della legislatura potendo ben sciogliere le camere. Più in là sarebbe inopportuno spingerci in assenza di un testo su cui discutere.</p>



<p>Ma già questi pochi tratti inducono a più di una riflessione: se è vero che oggi nell’elettorato c’è un “semipresidenzialismo percepito”, ovvero la maggior parte deli elettori è convinta di leggere sia il premier che il governo e che quindi il passaggio ad un assetto costituzionale diverso sarebbe meno impattante è altrettanto vero che dobbiamo chiederci quali benefici realmente ci derivano dall’adozione di un simile sistema.</p>



<p>Il primo argomento che viene speso è quello della “stabilità “di governo che viene indicata come conseguente all’adozione dl presidenzialismo.</p>



<p>Ora , se è vero che il nostro sistema ha nella mancanza di stabilità, per cui nessun governo è durato tutta la legislatura, una delle sue falle più evidenti, risulta molto difficile capire perché il presidenzialismo dovrebbe correggere siffatta stortura; la tesi dei più è che l’applicazione del principio “simul stabunt simul cadent”, ovvero il potere riconosciuto al presidente di sciogliere le camere come già avviene nei consigli comunali e regionali, dovrebbe garantire la longevità dell’esecutivo, restano da approfondire gli effetti di un simile “innesto” nell’impianto costituzionale.</p>



<p>Il quadro degli ultimi anni ci restituisce un paese o cui assetti istituzionali sono caratterizzati oltre che dalla cronica instabilità degli esecutivi, accentuata in un paio di occasioni da maggioranze tutte da costruire dato l’esito delle elezioni, da un ruolo sempre più atrofizzato del parlamento cui ha dovuto supplire il Presidente della repubblica: è chiaro infatti che è stata l’azione presidenziale, con Napolitano prima e Matarella ora, a costituire un argine solido alle derive di una classe politica allo sbando e vincolata al consenso di giornata in momenti di grave difficoltà per il paese (lo spread fuori controllo quando nacque il governo Monti e l’esplosione della pandemia più di recente). </p>



<p> Ora, se c’è un’istituzione che in Italia ha più volte dimostrato di saper assolver ai propri doveri e di fatto funzionare questa è quella del Presidente della Repubblica, bisognerebbe chiedersi perché riforare priprio questa isitutzione, l’unica che funziona egregiamente.</p>



<p>Io penso che per la destra della Premier non sia tanto una questione di miglioramento degli assetti istituzionali quanto poter stravolgere la Carta Costituzionale, che così modificata di fatto sognerebbe il tramonto della Costituzione nata dalla resistenza e dall’antifascismo, l’oscuramento della stella polare di un intero sistema democratico.</p>



<p>Non sono uno strenuo difensore della carta sono convinto he andrebbe modificata in più punti anche pe renderla meglio aderente alle necessità di un paese estremamente complesso.</p>



<p>Diro di più: non ho mai amato la retorica della “Costituzione più bella del mondo” non approvando il rigido conservatorismo con cui molte forze politiche approcciano il tema.</p>



<p>Tuttavia, mi domando se possiamo sacrificare il nostro principale impianto istituzionale in ragione di una Real Politik che corrisponde in primis a interessi di partito e forse a quelli del paese.</p>



<p>Oltre al pensiero che coltivo da tempo che, per furore ideologico e intresi di partito, nel 2016 abbiamo perso l’unica vera occasione di dare un migliore impianto istituzionale al paese.</p>



<p>La Storia giudicherà.</p>



<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il regime dell’articolo 41-bis prevede le seguenti restrizioni:</title>
		<link>https://studiolegalefiorin.it/2023/02/13/il-regime-dellarticolo-41-bis-prevede-le-seguenti-restrizioni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicola Fiorin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2023 15:49:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
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					<description><![CDATA[Continua il nostro approfondimento del 41bis :dopo avere esaminato la storia e le principali problematiche vediamo cosa prevede esattamente &#8211; il detenuto deve essere isolato dagli altri, dormire in una]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Continua il nostro approfondimento del 41bis :dopo avere esaminato la storia e le principali problematiche vediamo cosa prevede esattamente</p>



<p>&#8211; il detenuto deve essere isolato dagli altri, dormire in una cella singola e non può accedere agli spazi comuni;</p>



<p>&#8211; la cosiddetta “ora d’aria”, il momento in cui il carcerato può uscire dalla cella e recarsi nel cortile, è limitata a due ore al giorno, rispetto alle quattro ore spettanti agli altri detenuti, e può avvenire in gruppi di non più di quattro persone. In casi eccezionali che giustifichino un trattamento più restrittivo è prevista una sola ora d’aria in isolamento; </p>



<p>&#8211; i colloqui sono previsti solo con i familiari e i conviventi e sono limitati a un solo colloquio al mese della durata di un’ora attraverso un vetro divisorio che impedisce qualsiasi contatto fisico, a meno che il familiare abbia meno di 12 anni, e sotto la vigilanza di un agente di polizia penitenziaria;</p>



<p>&#8211; il detenuto che non effettua i colloqui può fare una telefonata al mese della durata massima di dieci minuti;</p>



<p>&#8211; tutte le telefonate e i colloqui sono sempre registrati e ripresi da videocamere;</p>



<p>&#8211; non ci sono limitazioni in quanto a numero e durata per i colloqui e le telefonate con l’avvocato difensore;</p>



<p>&#8211; la posta del detenuto viene ispezionata sia in entrata che in uscita;</p>



<p>&#8211; sono previste limitazioni per il denaro che possono avere sul proprio conto in carcere e anche per gli oggetti che possono tenere in cella;</p>



<p>&#8211; la sorveglianza è attribuita ad un reparto speciale di polizia penitenziaria che non entra in contatto con gli altri agenti penitenziari.</p>



<p>Secondo i dati del Ministero della Giustizia (aggiornati ad ottobre 2022), attualmente i detenuti al regime del 41-bis sono 728 di cui 716 uomini. Sono infatti solo 12 le donne sottoposte al carcere duro. La maggior parte di essi è detenuta nel carcere de L’Aquila, unico istituto penitenziario dotato del reparto femminile sottoposto a tale regime. </p>



<p>L’applicazione del carcere duro ha un equilibrio molto instabile in quanto comprime severamente il godimento dei diritti fondamentali dell’individuo, delle libertà e delle esigenze primarie dell’uomo. A livello nazionale la valutazione di compatibilità del regime del 41-bis con gli standard di tutela dei diritti umani è statapiù volte oggetto di esame da parte della magistratura e numerose sono state le iniziative per modificare tale normativa.</p>



<p>Anche la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo si è espressa ed il 41-bis, non esente da rimproveri, è stato sino ad ora ritenuto compatibile con l’art. 3 CEDU (Convenzione europea dei diritti dell’uomo)che sancisce il divieto di tortura e di trattamenti disumani e degradanti, in considerazione del carattere temporaneo dell’isolamentoa cui sono sottoposti i reclusi e delle considerevoli esigenze di prevenzione che esso persegue, rivelandosi uno strumento utile per la tutela  della collettività dalla pericolosità di soggetti  inseriti in strutture associative dall’elevato potenziale criminogeno.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Speciale 41bis</title>
		<link>https://studiolegalefiorin.it/2023/02/07/speciale-41bis/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Nicola Fiorin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2023 16:28:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
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					<description><![CDATA[Articolo 41 bis o.p. Interventi legislativi, scopo della norma e presupposti applicativi di Giulia Piazzalunga Avvocato presso lo studio Fiorin L’art. 41 bis comma 2 della legge n. 354/1975 venne]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>Articolo 41 bis o.p.</strong></p>



<p><strong>Interventi legislativi, scopo della norma e presupposti applicativi</strong></p>



<p>di Giulia Piazzalunga Avvocato presso lo studio Fiorin</p>



<p></p>



<p></p>



<div class="wp-block-image"><figure class="aligncenter size-large"><img decoding="async" width="1024" height="768" src="https://studiolegalefiorin.it/wp-content/uploads/2023/02/IMG_0066-1024x768.jpeg" alt="" class="wp-image-2317" srcset="https://studiolegalefiorin.it/wp-content/uploads/2023/02/IMG_0066-1024x768.jpeg 1024w, https://studiolegalefiorin.it/wp-content/uploads/2023/02/IMG_0066-300x225.jpeg 300w, https://studiolegalefiorin.it/wp-content/uploads/2023/02/IMG_0066-768x576.jpeg 768w, https://studiolegalefiorin.it/wp-content/uploads/2023/02/IMG_0066-1536x1152.jpeg 1536w, https://studiolegalefiorin.it/wp-content/uploads/2023/02/IMG_0066-2048x1536.jpeg 2048w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure></div>



<p>L’art. 41 bis comma 2 della legge n. 354/1975 venne introdotto dal Decreto Legge 8 giugno 1992 n. 306, convertito dalla Legge 7 agosto 1992, n. 356 (artt. 19 e 29), inizialmente come norma temporanea avente efficacia di tre anni, ma successivamente estesa fino al 31 dicembre 1999 dall&#8217;art. 1 della legge 16 febbraio 1995, n. 36.&nbsp;&nbsp;</p>



<p>La norma in esame venne poi prorogata di tre anni in tre anni sino alla sua definitiva stabilizzazione avvenuta con la Legge 23 dicembre 2002 n. 279 che ne modificò la disciplina alla luce delle censure di costituzionalità individuate dalla Corte Costituzionale. Infine, il legislatore intervenne nuovamente con la Legge 15 luglio 2009 n. 94 irrigidendo le prescrizioni e modificando parzialmente il sistema di tutela giurisdizionale avverso il provvedimento.</p>



<p>Il cosiddetto “carcere duro” venne introdotto con lo&nbsp;scopo di interrompere i collegamenti di pericolosi esponenti delle criminalità organizzata con i membri dell&#8217;associazione di appartenenza, sia all&#8217;interno che all&#8217;esterno del carcere; il legislatore, per rispondere a tale necessità, prevede che per i detenuti per delitti di criminalità organizzata e altri gravi delitti il Ministro della Giustizia, anche su richiesta del Ministro dell&#8217;interno, possa sospendere l&#8217;applicazione delle ordinarie regole di trattamento penitenziario in presenza di determinati requisiti.</p>



<p>Occorre specificare che lo scopo perseguito dalla norma in esame non è quello della sicurezza interna dell’istituto penitenziario dove sono ristretti tali pericolosi detenuti, ma è, piuttosto, quello della sicurezza pubblica esterna al carcere, impedendo e contrastando il collegamento del detenuto con l’organizzazione criminale operante (o che continua ad operare) all’esterno.</p>



<p>La sospensione delle regole ordinarie di trattamento penitenziario coinvolge una particolare categoria di detenuti, nello specifico coloro che siano stati condannati i via definitiva o che siano in attesa di giudizio o in stato di custodia cautelare, per i reati indicati specificamente all&#8217;art. 4 bis, comma 1, Ordinamento Penitenziario.</p>



<p></p>



<div class="wp-block-image wp-duotone-000000-ffffff-1"><figure class="aligncenter size-large"><img decoding="async" width="1021" height="1024" src="https://studiolegalefiorin.it/wp-content/uploads/2023/02/993FC9F6-90AC-4E1F-8434-52C752A392AF-e1675787182906-1021x1024.jpeg" alt="" class="wp-image-2316" srcset="https://studiolegalefiorin.it/wp-content/uploads/2023/02/993FC9F6-90AC-4E1F-8434-52C752A392AF-e1675787182906-1021x1024.jpeg 1021w, https://studiolegalefiorin.it/wp-content/uploads/2023/02/993FC9F6-90AC-4E1F-8434-52C752A392AF-e1675787182906-300x300.jpeg 300w, https://studiolegalefiorin.it/wp-content/uploads/2023/02/993FC9F6-90AC-4E1F-8434-52C752A392AF-e1675787182906-150x150.jpeg 150w, https://studiolegalefiorin.it/wp-content/uploads/2023/02/993FC9F6-90AC-4E1F-8434-52C752A392AF-e1675787182906-768x771.jpeg 768w, https://studiolegalefiorin.it/wp-content/uploads/2023/02/993FC9F6-90AC-4E1F-8434-52C752A392AF-e1675787182906.jpeg 1206w" sizes="(max-width: 1021px) 100vw, 1021px" /></figure></div>



<p></p>



<p>In particolare, il regine del “carcere duro” può essere applicato con decreto del Ministero della Giustizia&nbsp;quando ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica:</p>



<p>A)&nbsp;nei confronti dei detenuti o internati per taluno dei delitti di cui al primo periodo del comma 1 dell&#8217;articolo 4 bis o comunque per un delitto che sia stato commesso avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l&#8217;associazione di tipo mafioso (cd. presupposto formale);</p>



<p>B) in relazione ai quali vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un’associazione criminale, terroristica o eversiva: è richiesta la prognosi di pericolosità del detenuto, in quanto il Giudice dovrà valutare la sussistenza in concreto del rischio che il soggetto, per l’attualità dei legami con l’associazione criminale di appartenenza, continui ad esercitare dal carcere le funzioni connesse al suo ruolo all’interno dell’organizzazione.</p>



<p>Pare opportuno specificare come non sia richiesta la prova concreta dei collegamenti con un&#8217;associazione criminale, ma siano sufficienti soltanto indizi in tal senso, rilevando unicamente la prova della capacità di continuare a partecipare alle attività criminali dell’associazione, della possibilità di prosecuzione di tali condotte o&nbsp;&nbsp;della sussistenza in capo al detenuto del vincolo associativo.</p>



<p>Nella prassi ai fini dell’accertamento di suddetta pericolosità assumono rilevanza il grado di capacità operativa sul territorio dell’organizzazione alla quale il detenuto appartiene e il ruolo rivestito dal soggetto all’interno dell’organizzazione fino al momento dell’arresto, con particolare riferimento alle cariche direttive eventualmente ricoperte, alla partecipazione ai gruppi armati della stessa associazione e alla capacità di trasmettere all’esterno informazioni, messaggi, ordini.</p>



<p></p>
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			</item>
		<item>
		<title>RIFORMA CARTABIA: FUGA DI MEZZANOTTE?</title>
		<link>https://studiolegalefiorin.it/2023/01/18/riforma-caratbia-fuga-di-mezzanotte/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Nicola Fiorin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2023 18:14:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
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					<description><![CDATA[E’ scoppiata la polemica relativa all’applicazione della legge Cartabia che allarga il numero di reati perseguibili a querela, generando nell’opinione pubblica il sospetto , se non il timore, di una]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>E’ scoppiata la polemica relativa all’applicazione della legge Cartabia che allarga il numero di reati perseguibili a querela, generando nell’opinione pubblica il sospetto , se non il timore, di una resa dello stato manifestata attraverso un’impunità diffusa. Cosa dice la legge? Come stanno veramente le cose?</strong></p>



<p><strong>Di Nicola Fiorin</strong></p>



<p>Sicuramente uno dei miei personali cult movie è “1997 Fuga da New York” fanta thriller del 1981 con Kurt Russel nei panni del mitico “Jena”&nbsp;&nbsp;Pliskeen, criminale recidivo che dovrà trarre in salvo il presidente degli stati uniti perso per sbaglio a Manhattan, che nel frattempo è stata convertita in un carcere di massima sicurezza.</p>



<p>Questo film (insieme ad altre pellicole che adoro come Fuga da Alcatraz o Fuga di Mezzanotte) mi è tornato alla mente con al seguito delle recenti polemiche sulla cd riforma Cartabia, in particolare alle critiche sull’estensione dell’area dei reati contro la persona e contro il patrimonio procedibili a querela di parte.</p>



<p>Si è diffuso il sospetto che tale scelta legislativa stia mettendo a rischio circa 25 mila procedimenti con la conseguenza di numerose defezioni e di una diffusa impunità.</p>



<p><strong>Ma cose stanno esattamente le cose?</strong></p>



<p>Credo che per avere un quadro preciso si debba partire dall’origne di questa riforna , per comprenderne la logica e le finalità; Il dlgs 10 ottobre 2022, cd riforma Cartabia (dal nome dell’allora Guardasigilli) nasce per ottemperare una condizione espressa prevista dal PNRR, in forza del quale l’Europa avrebbe messo a disposizione dell’Italia notevoli fondi ma in cambio di riforme strutturale che ne rendessero più efficiente l’amministrazione dello Stato. La riforma Cartabia nasce proprio per questo.</p>



<p></p>



<p>Il nostro sistema, fortemente incentrato sul principio dell’obbligatorietà dell’azione penale, infatti si mostra oggi come un farraginoso ingranaggio gravato da un numero spropositato di procedimenti figli di una legislazione ipertrofica con la conseguente necessità di praticare un’efficace politica di deflazione processuale (e penitenziaria).</p>



<p>Un simile obiettivo può essere perseguito attraverso due strade: con un’importante azione di depenalizzazione oppure mitigando il principio di obbligatorietà dell’azione penale: ricordiamo che la nostra Costituzione prevede che la Procura è obbligata ad esercitare l’azione penale in caso di reato, sottraendo al Procuratore la facoltà di decidere se procedere o meno; simile impostazione forse ha garantito un utilizzo imparziale ello strumento pena,&nbsp;&nbsp;certamente ha prodotto, unitamente ad una legislazione ipertrofica, un numero spropositato di procedimenti penali, difficilmente gestibile. Ne consegue che per ovviare a questa problematica, non potendo incidere sulla discrezionalità del magistrato inquirente si è reso necessario incidere su quella della persona offesa dal reato, attraverso la cd “procedibilità a querela” cha altro non è che la manifestazione esplicita della volontà della persona offesa di veder perseguito il reato.</p>



<p>Dunque è stata allargata l’area dei reati che vengono perseguiti solo se è la persona offesa a richiederlo.</p>



<p>Tale impostazioni, lungi dal rappresentare una “privatizzazione dell’azione penale” come criticato da alcuni, in realtà sottende ad una logica risarcitoria, che affiora anche in altri aspetti della riforma, per cui i procedimenti penali verranno definiti – almeno così si auspica- sul piano risarcitorio senza dover ingaggiare la macchina processuale: la persona offesa viene risarcita è il procedimento cessa, determinando un importante sgravio del carico processuale.</p>



<p>I venti forti del giustizialismo e del populismo che spira trasversali nel nostro parlamento, la scarsa autorevolezza di una classe politica asservita agli umori evella piazza, umori regolati da stampa di area e dalle politiche populista più in generale rendono impraticabile la via della depenalizzazione.</p>



<p>Non resta che l’estensione della procedibilità a querela secondo le coordinate che abbiamo cercato di descrivere.</p>



<div class="wp-block-cover is-light" style="min-height:651px;aspect-ratio:unset;"><span aria-hidden="true" class="wp-block-cover__background has-background-dim"></span><img loading="lazy" decoding="async" width="1440" height="1800" class="wp-block-cover__image-background wp-image-2308" alt="" src="https://studiolegalefiorin.it/wp-content/uploads/2023/01/D93FA408-D4FA-42C5-B87C-9262D1D4553E.jpeg" data-object-fit="cover" srcset="https://studiolegalefiorin.it/wp-content/uploads/2023/01/D93FA408-D4FA-42C5-B87C-9262D1D4553E.jpeg 1440w, https://studiolegalefiorin.it/wp-content/uploads/2023/01/D93FA408-D4FA-42C5-B87C-9262D1D4553E-240x300.jpeg 240w, https://studiolegalefiorin.it/wp-content/uploads/2023/01/D93FA408-D4FA-42C5-B87C-9262D1D4553E-819x1024.jpeg 819w, https://studiolegalefiorin.it/wp-content/uploads/2023/01/D93FA408-D4FA-42C5-B87C-9262D1D4553E-768x960.jpeg 768w, https://studiolegalefiorin.it/wp-content/uploads/2023/01/D93FA408-D4FA-42C5-B87C-9262D1D4553E-1229x1536.jpeg 1229w" sizes="auto, (max-width: 1440px) 100vw, 1440px" /><div class="wp-block-cover__inner-container is-layout-flow wp-block-cover-is-layout-flow">
<p class="has-large-font-size"></p>
</div></div>



<p><strong>Ma in quali casi si applicherà la riforma?</strong></p>



<p><strong>Il d.lgs. n. 150/2022 estende il regime di procedibilità a querela ad alcuni delitti contro la persona e contro il patrimonio puniti con pena edittale detentiva non superiore nel minimo a due anni</strong>&nbsp;(senza che si tenga conto, a tal fine, delle circostanze).</p>



<p>In particolare:</p>



<p>Nel caso di reati contro la persona :</p>



<ol class="wp-block-list">
<li>Lesioni personali dolose ( art. 582 cp), </li>



<li>Lesioni stradali gravi o gravissime</li>



<li>Sequestro di persona semplice ex art 605 cp ( non l’ipotesi aggravata dalla finalità estrosiva)</li>



<li>Violenza privata Art. 610</li>



<li>Minaccia / Art. 612 cp)</li>



<li>Violazione di domicilio  (614 Cp Nell’ipotesi della violenza sulle cose)</li>
</ol>



<p>Reati contro il patrimonio&nbsp;</p>



<ol class="wp-block-list">
<li>Furto semplice (Art. 624 cp)</li>



<li>Turbativa violenta del possesso di cose mobili (634 cp)</li>



<li>Danneggiamento ( Art. 635 cp nella sola ipotesi in cui il fattosia commesso ocn violenza o minaccia)</li>



<li> Truffa /Frode informatica/Appropriazione indebita   (Art. 640, 640 ter, 649 bis cp, nelle ipotesi di danno di patrimoniale di rilevante entità o di recidiva che integra un’aggravante ad effetto speciale)</li>
</ol>



<p>Se si considera che tra il 2016 e il 202 in Italia sono stati commessi sei milioni di furti è facile stimare l’impatto sul sistema giudiziario di una sensibile diminuzione di tale carico dovuta o alla mancata presentazione della querela oppure al fatto che il procedimento sarà definito in sede. Pre-dibattimentale mediante risarcimento alla persona offesa che potrà beneficiarne subito e non al passaggio in giudicato della sentenza parecchi anni dopo.</p>



<p>Va inoltre specificato&nbsp;&nbsp;che la procedibilità a querela sussiste in tutti i casi in cui la persona offesa sia incapace per età o infermità:&nbsp;&nbsp;è evidente in questa ipotesi la volontà di tutelare la persona offesa rendendo obbligatorio procedere per lo Stato.</p>



<p><strong>Saranno scarcerato pericolosi criminali?</strong></p>



<p>Anche su questo punto è necessario fare chiarezza perché il nuovo regime coinvolge alcuni reati per cui è prevista l’applicazione di una misura cautelare (ipotesi peraltro già presente nel nostro ordinamento, si pensi al furto aggravato ad es, e precedente la riforma)</p>



<p>Cosa succede a tutte quelle situazioni in cui era già in essere una misura cautelare?</p>



<p>Sul punto, in sede di conversione del dl n. 162/2022 è stata inserita una cd “disposizione transitoria” volta a fare chiarezza stabilendo che, per tutte le ipotesi di misura cautelare antecedenti il 30 dicembre 2022 “<strong>le misure cautelari personali in corso di esecuzione perdono efficacia se, entro venti giorni dall&#8217;entrata in vigore del presente decreto, l&#8217;autorità giudiziaria che procede non acquisisce la querel</strong>a”.</p>



<p>Dunque,&nbsp;&nbsp;la misura resta in vigore se entro 20 giorni dall’entrata in vigore della riforma la persona offesa procede con la querela&nbsp;&nbsp;evitando così la tanto temuta fuga di massa dalle carceri.</p>



<p>Resta peraltro ferma la possibilità per la persona offesa di presentare querela successivamente, purché entro il termine ordinario, consentendo così la prosecuzione del giudizio, pur dopo la revoca della misura cautelare.</p>



<p>Con questa sintetica ma spero sufficientemente&nbsp;&nbsp;chiara esposizione&nbsp;&nbsp;di questo aspetto del Dl 162/2022&nbsp;&nbsp;spero di aver contribuito a chiarire i dubbi e a fugare i timori sorti a ridosso dell’entrata in vigore della riforma Cartabia, cercando di evidenziare, almeno per quanto riguarda gli aspetti trattati l’intento di incidere positivamente sul funzionamento della macchina giudiziaria affrontando e cercando una cura per uno dei mali che da sempre l’affliggono, ovvero l’esorbitante numero di procedimenti penali che oggi grava il sistema.</p>



<p>La riforma Cartabia, perfettibile certamente, discutibile sicuramente in alcuni suoi intenti, rappresenta un tentativo coraggioso di risalire la china, di invertire la tendenza in un sistema gattopardesco in cui spesso si è cercato di cambiare tutto affinché nulla cambiasse.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Ragazzi dentro: quali le condizioni negli istituti di pena per minori in Italia?</title>
		<link>https://studiolegalefiorin.it/2022/12/30/ragazzi-dentro-quali-le-condizioni-negli-istituti-di-pena-per-minori-in-italia/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Nicola Fiorin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2022 17:07:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
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					<description><![CDATA[di Nicola Fiorin A metà degli anni 80 un fece molto scalpore Mery per sempre, un film ambientato a Malaspina, il carcere minorile di Palermo, che per primo fece mergere]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>di Nicola Fiorin </strong></p>



<p><strong>A metà degli anni 80 un fece molto scalpore Mery per sempre, un film ambientato a Malaspina, il carcere minorile di Palermo, che per primo fece mergere il problema delle condizioni dei detenuti minorenni in Italia: da allora come un fiume carsico, questo ema affiora nl dibattito pubblico solo saltuariamente, legato ad episodi di particolare gravità, come l’evasione dei sette del Beccaria appunto.</strong></p>



<p>I recenti, rocamboleschi, fatti dell’istituto Beccaria di Milano, con l’evasione di 7 detenuti di cui uno solo maggiorenne, hanno riacceso i riflettori sun una realtà, quella degli istituti di pena minorili, sommersa ed inquietante.</p>



<p>Posto che la principale funzione del diritto penale minorile sarebbe quella del recupero del reo e che la reclusione rappresenta, o dovrebbe rappresentare l’extrema ratio trattamentale, un’ultima spiaggia giustificata dall’impossibilità di adottare una qualsiasi altra misura meno afflittiva a causa della pericolosità sociale del soggetto, ha ancora senso parlare di istituti di pena minorili in Italia? Sono in grado di assicurare le fuzioni per cui sono stati previsti e realizzati?</p>



<p>Cominciamo dai numeri: al 15 gennaio 2022 c’erano in Italia 316 minori e giovani adulti detenuti distribuiti in 17 istituti, da Caltanissetta a Treviso, in strutture con caratteristiche e dimensioni anche molto diverse tra loro. Quello con più presenze era l’IPM di Torino, che ospitava 38 detenuti, mentre alla stessa data a Pontremoli, unico IPM esclusivamente femminile in Italia, c’erano solo 3 ragazze. In tutta Italia quel giorno le ragazze detenute erano 8, per la metà straniere. Complessivamente gli stranieri erano 140.</p>



<p>Si tratta di numeri significativamente più bassi rispetto a quelli che si registravano in passato: al15 gennaio 2020, subito prima dell’arrivo in Italia della pandemia da Covid-19, i ragazzi in IPM erano 375, il 19% in più delle presenze attuali. Questo calo delle presenze è verosimilmente dovuto anche alla pandemia, ma certamente asseconda una tendenza che si registra ormai da tempo.</p>



<p>&nbsp;Fino ad ora i numeri più contenuti si erano registrati nel 2014, soprattutto per il calo delle presenze di detenuti stranieri. Proprio al 2014 però risale la legge 117 dell’11.08.2014, che ha portato da 21 a 25 anni di età il limite massimo per la permanenza nel circuito penale minorile per i soggetti che abbiano commesso reati da minorenni, con la conseguente crescita delle presenze negli IPM che si è poi stabilizzata intorno alle 300 unità. Senza l’estensione ai 25 anni, ovvero con la previgente normativa allora oggi i presenti sarebbero in tutto 259, 100 in meno del dato più basso mai registrato prima della pandemia.</p>



<p>La distribuzione nel paese di queste presenze resta peròsignificativamente disomogenea. Il sud e le isole ospitano ben più della metà degli istituti, 10 su 17, e oltre la metà delle presenze, il 55,9%(dati gennaio 2022). Questo&nbsp;&nbsp;dato acquista particolare significato se confrontato con il totale dei giovani in carico agli uffici di servizio sociale per i minorenni alla stessa data. Erano 13.800 e di questi solo il 47,6% era in carico ad uffici del sud o delle isole, mentre ben più della metà era in carico agli uffici del centro e del nord, aree in cui evidentemente le opportunità per percorsi alternativi al carcere sono più diffusi. Si badi bene, in entrambi questi contesti il ricorso all’IPM è decisamente residuale, a metà gennaio 2022 in 316 casi su 13.800 persone in carico, ma resta il fatto che al sud e nelle isole si va in IPM un po’ più spesso.</p>



<p>Caratteristiche della popolazione detenuta</p>



<p>La maggior parte della popolazione detenuta minorile, il 52,5%, è in IPM senza una condanna definitiva. Se paragoniamo questo dato a quanto si registra nelle carceri per adulti, dove le persone senza una condanna definitiva sono attorno al 30%, il dato degli IPM dovrebbe generare allarme. In realtà bisogna considerare che il transito e la permanenza in IPM , è una tappa generalmente breve di un percorso più lungo, che si svolge soprattutto altrove, nelle comunità e sul territorio. Per questo motivo, anche quando si finisce in IPM, non è affatto detto che poi li si conti la pena, o il resto della misura cautelare, e questa è una delle ragioni che spiegano come mai i ragazzi si trovino in IPM più spesso all’inizio del proprio percorso, nella fase della custodia cautelare, anziché più avanti, nella fase dell’esecuzione. Non è però la ragione unica, e di questo torneremo a parlare in seguito..</p>



<p>&nbsp;Dato certamente significativo, e per certi aspetti sorprendente, è quella dell’età della popolazione detenuta in IPM. Ormai la maggior parte dei ragazzi ristretti negli Istituti penali per minorenni non è in effetti minorenne. I maggiorenni erano al 15 gennaio il 58,5%, un po’ meno tra i soli stranieri, il 56,4%, e decisamente di più tra le sole ragazze, il 62,5%.</p>



<p>La popolazione carceraria minorile inoltre è quasi per la metà composta da stranieri (131)</p>



<p>Quali sono i reati che determinano l’ingresso in istituto? La netta prevalenza dei reati a carico di chi entra riguarda, per il 54%, i delitti contro il patrimonio. Questa percentuale sale al 60% per gli stranieri e addirittura al 73% per le ragazze.</p>



<p>I reati contro il patrimonio sono seguiti da quelli contro la persona, che sono in media all’origine del 20% degli ingressi, percentuale che in questo caso scende al 18% per gli stranieri e addirittura all’8% per le donne. I reati violenti, dunque, sono marginali in IPM, il che in qualche misura sorprende.&nbsp;</p>



<p>Data la la residualità del ricorso al carcere per i ragazzi in carico agli uffici di servizio sociale per i minorenni, infatti,&nbsp;&nbsp;ci si aspetterebbe di trovare in IPM solo ragazzi detenuti per fatti molto gravi ma evidentemente non è così. Si finisce in IPM, dunque, non tanto per la gravità del reato commesso, quanto più realisticamente per la difficoltà di trovare un percorso non detentivo che faccia al caso del ragazzo o della ragazza, al quale aderisca e che dunque non comporti un passaggio in IPM, o quanto meno che renda questo passaggio il più breve possibile.</p>



<p>Uno sguardo infine al modo in cui nel corso del 2021 le persone sono entrate in IPM. Anzitutto, com&#8217;è prevedibile, la gran parte delle persone che entrano in IPM ci entrano in custodia cautelare, il 75,8%, e solo il 24,2% entra in esecuzione di una pena definitiva. Interessante però la disaggregazione del dato, in forza della quale più della metà degli ingressi non avvevnivano da condizioni di libertà, ma in escuzione di una misura cautelare o per l’aggravio di quella della permamenza in comunità. Parimenti anche per quanto concerne le uscite, la maggior parte dei ragazzi che usciva dagli IPM non andava in libertà, o in una qualche misura alternativa presso il proprio domicilio. Il 52,4% dei presenti usciva dall’IPM per andare in comunità, o perché gli era stata concessa una misura cautelare o esecutiva che prevede il soggiorno in comunità, o perché aveva finito di “scontare” l’aggravamento di cui parlavamo sopra.&nbsp;</p>



<p>Questo dato acquista particolare significato poiché dimostra come le comunità per minori siano un tassello essenziale del sistema della giustizia penale minorile, ospitando molti più ragazzi provenienti dal circuito penale di quanti ce ne siano in IPM, facendo sperimentare loro livelli di autonomia assai superiori a quelli che sono possibili in una struttura detentiva e garantendo loro un contatto più intenso con il territorio. Questo non significa però che il quadro non presenti anche nodi problematici.&nbsp;</p>



<p>In particolare, andrebbe considerato con maggiore attenzione il ricorso massiccio alla misura dell’“aggravamento” che, come dicevamo, nel 2021 è stata la ragione di 251 ingressi in IPM, il 30,8% del totale. Si tratta di una misura sostanzialmente sanzionatoria che può avere una durata massima di 30 giorni, e che spesso nella prassi coincide con il suo massimo.&nbsp;</p>



<p>Questa misura genera inevitabilmente alcune incongruenze. La prima riguarda la permanenza media delle persone in IPM, generalmente piuttosto bassa, di pochi mesi. Ma questo dato medio è chiaramente schiacciato verso il basso dal fenomeno degli aggravamenti. Come detto per chi ne è interessato l’IPM ha esclusivamente una funzione disciplinare, è la misura prevista “nel caso di gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni imposte o di allontanamento ingiustificato dalla comunità”, come recita l’art. 22 comma 4 del D.P.R. 448/1988, il Codice del processo penale minorile. Questo di fatto comporta che in ogni IPM solitamente ci sia un gruppo di ragazzi (composto peraltro non solo da quelli in aggravamento) estranei ai percorsi in atto nell’IPM stesso e poco incentivati ad inserirsi, in quanto destinati ad uscirne in pochi giorni, a fronte di un altro gruppo destinato ad una permanenza decisamente più lunga. Una condizione certamente non ideale per la gestione dei percorsi educativi e di reinserimento e che riversa sull’IPM un’utenza che è più difficile coinvolgere in questi percorsi, e dunque più facilmente destinataria di misure essenzialmente contentive.&nbsp;</p>



<p>Quest’ultima considerazione offre lo spunto per alcune riflessioni di natura politica e criminologica in forza delle quali emerge la necessità di redarre e attuare&nbsp;un&nbsp;<strong>regolamento penitenziario che sia specifico per le carceri minorili e che guardi ai bisogni peculiari dei giovani detenuti</strong>. Se nel 2018 sono state introdotte norme ordinamentali specifiche per gli Ipm, si deve adesso procedere al passo successivo: quello di specificare tali norme attraverso un loro regolamento di esecuzione. Il regolamento può essere uno strumento estremamente potente per l’impatto che può avere sulla vita interna. È proprio per questo che non si può pensare di utilizzare al proposito le stesse disposizioni pensate per i detenuti adulti, neanche là dove le norme&nbsp;della legge si applicano a entrambe le categorie.<strong></strong></p>



<p><strong>La gestione dell’inserimento scolastico, la gestione del lavoro e della formazione professionale, i contatti con le famiglie, la sessualità, il sistema disciplinare, gli spazi detentivi e collettivi, la prevenzione e l’educazione sanitaria, la presa in carico psicologica, il momento dell’accoglienza e quello della dimissione: questi e altri sono ambiti nei quali le disposizioni regolamentari devono saper guardare ai bisogni specifici delle carceri minorili</strong>.</p>



<p>Un regolamento di esecuzione per gli Ipm è dunque quanto oggi chiediamo con l’urgenza della consapevolezza che la pandemia può e deve costituire un’occasione riformatrice. Inoltre e non secondario: uno sguardo complessivo ai numeri, certamente confortanti, della detenzione in Ipm consente di mettere a fuoco alcuni nodi attorno ai quali sarebbe possibile costruire ipotesi di ulteriore residualizzazione della detenzione. Il primo è quello del&nbsp;<strong>sistema</strong><strong>&nbsp;</strong><strong>dei cosiddetti ‘aggravamenti’</strong>, ovvero ingressi in carcere per un periodo di tempo non superiore a un mese in caso di comportamenti inadeguati tenuti dal ragazzo in comunità. Nel corso del 2021 sono stati ben 170 gli ingressi in carcere dovuti all’aggravamento. È forse l’ora di cercare&nbsp;</p>



<p>soluzioni diverse per reagire alla violazione delle regole della comunità, soluzioni che non richiedano il passaggio in carcere evitando le incongruenze già viste&nbsp;</p>



<p>Nicola Fiorin (fonti . Sesto rapporto sui carceri minorili in Italia ass. Antigone)</p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="580" src="https://studiolegalefiorin.it/wp-content/uploads/2022/12/Immagine-30-12-22-alle-18.00-1024x580.jpg" alt="" class="wp-image-2299" srcset="https://studiolegalefiorin.it/wp-content/uploads/2022/12/Immagine-30-12-22-alle-18.00-1024x580.jpg 1024w, https://studiolegalefiorin.it/wp-content/uploads/2022/12/Immagine-30-12-22-alle-18.00-300x170.jpg 300w, https://studiolegalefiorin.it/wp-content/uploads/2022/12/Immagine-30-12-22-alle-18.00-768x435.jpg 768w, https://studiolegalefiorin.it/wp-content/uploads/2022/12/Immagine-30-12-22-alle-18.00-1536x869.jpg 1536w, https://studiolegalefiorin.it/wp-content/uploads/2022/12/Immagine-30-12-22-alle-18.00.jpg 2046w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><figcaption>L&#8217;interno dell&#8217;isituto penale minorile C. Beccaria di Milano</figcaption></figure>



<p></p>
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		<title>Ergastolo ostativo: dalla Corte Costituzionale al D.L. 162/2022</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Nicola Fiorin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2022 11:16:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
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					<description><![CDATA[Di Giulia Piazzalunga, Avvocato Quando si parla di ergastolo ostativo si fa riferimento alla disciplina di cui all&#8217;art. 4-bis&#160;dell&#8217;Ordinamento penitenziario (L. 26 luglio 1975, n. 354), elaborata nei primi anni]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Di Giulia Piazzalunga, Avvocato</p>



<p>Quando si parla di ergastolo ostativo si fa riferimento alla disciplina di cui all&#8217;art. 4-bis&nbsp;dell&#8217;Ordinamento penitenziario (L. 26 luglio 1975, n. 354), elaborata nei primi anni Novanta nell&#8217;ambito della&nbsp;legislazione d&#8217;emergenza&nbsp;che rappresentò la risposta dell&#8217;ordinamento alle stragi di mafia. All&#8217;epoca, dunque, l&#8217;obiettivo principale era quello di realizzare misure forti per contrastare le grandi organizzazioni criminali.</p>



<p>Sono sottoposti alla pena dell&#8217;ergastolo ostativo i soggetti che abbiano commesso gravi reati tassativamente indicati dal legislatore, tra i quali:&nbsp;associazione mafiosa e criminalità organizzata, pedopornografia, prostituzione minorile, tratta di persone, riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, terrorismo, violenza sessuale di gruppo e sequestro di persona a scopo di estorsione e alcuni gravi reati in materia di droga e traffico di migranti.</p>



<p>La pena dell&#8217;ergastolo ostativo comporta alcuni&nbsp;limiti per accedere ai benefici penitenziari e alle misure alternative alla detenzione: prima della novella dell&#8217;ottobre del 2022, a differenza del condannato all&#8217;ergastolo ordinario, l&#8217;accesso a tali benefici era&nbsp;subordinato alla collaborazione con la giustizia&nbsp;ex art. 58-ter dell&#8217;Ordinamento penitenziario.</p>



<p>A tale regola generale facevano&nbsp;eccezione le ipotesi di collaborazione impossibile e irrilevante: qualora la collaborazione risultasse oggettivamente irrilevante oppure l&#8217;integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato con sentenza irrevocabile, rendesse comunque impossibile un&#8217;utile collaborazione con la giustizia, i benefici potevano essere concessi solo se fossero stati acquisiti elementi tali da escludere l&#8217;attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva.</p>



<p>Con sentenza n. 135 del 2003, la&nbsp;Consulta&nbsp;aveva difeso l&#8217;ergastolo ostativo rigettando le questioni di costituzionalità, chiarendo che “la&nbsp;preclusione&nbsp;prevista dall&#8217;art. 4-bis, comma 1, primo periodo, dell&#8217;ordinamento penitenziario non è conseguenza che discende automaticamente dalla norma censurata, ma&nbsp;deriva dalla scelta del condannato di non collaborare, pur essendo nelle condizioni per farlo: tale disciplina non preclude pertanto in maniera assoluta l&#8217;ammissione al beneficio, in quanto al condannato è comunque data la possibilità di cambiare la propria scelta”.&nbsp;</p>



<p>Successivamente, la posizione della&nbsp;Corte di Strasburgo mutava tale posizione: la sentenza della Corte europea dei diritti dell&#8217;uomo del&nbsp;13 giugno 2019 relativa al caso &#8220;Viola c. Italia&#8221; di fatto condannava la disciplina dell&#8217;ergastolo ostativo&nbsp;in Italia, ritenuta lesiva dell&#8217;art. 3 CEDU, che vieta la tortura e i trattamenti inumani e degradanti, consigliandone una riforma.&nbsp;</p>



<p>Per la CEDU, considerando la collaborazione con le autorità come la sola dimostrazione possibile della &#8220;dissociazione&#8221; del condannato e del suo cambiamento, non si teneva conto di&nbsp;altri elementi che permettevano di valutare i progressi compiuti dal detenuto, potendosi tale &#8220;dissociazione&#8221; esprimersi in modo diverso dalla&nbsp;collaborazione con la giustizia.&nbsp;</p>



<p>La sentenza della CEDU veniva seguita da due pronunce della&nbsp;Corte Costituzionale, nel 2019 e nel 2021, che dichiaravano&nbsp;illegittima la presunta pericolosità sociale del condannato fondata sul mero rifiuto di collaborare, in quanto irragionevole e in contrasto con l&#8217;articolo 27, comma 3, della Costituzione, sollecitando&nbsp;un intervento del legislatore, entro un anno,&nbsp;volto a rimediare all&#8217;incostituzionalità dell&#8217;ergastolo.</p>



<p>Pertanto, il Governo ha emanato il D.L. n. 162 del 31 ottobre 2022, modificando la disciplina dell&#8217;ergastolo ostativo.&nbsp;<strong>In particolare, la novella consente agli ergastolani ostativi di accedere ai&nbsp;</strong>benefici non solo in caso di collaborazione, ma anche qualora sussistano altre circostanze, tra le quali:<strong>&nbsp;l’adempimento&nbsp;</strong>degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna (o&nbsp;<strong>l’assoluta impossibilità di tale adempimento),</strong>&nbsp;la partecipazione al percorso rieducativo, la dichiarazione di dissociazione dall’organizzazione criminale di eventuale appartenenza e le iniziative dell’interessato a favore delle vittime.</p>



<p>Avv. Giulia Piazzalunga</p>



<p></p>



<div class="wp-block-image"><figure class="aligncenter size-full"><img loading="lazy" decoding="async" width="770" height="385" src="https://studiolegalefiorin.it/wp-content/uploads/2022/12/fine-pena-mai-770x385-2.jpeg" alt="" class="wp-image-2293" srcset="https://studiolegalefiorin.it/wp-content/uploads/2022/12/fine-pena-mai-770x385-2.jpeg 770w, https://studiolegalefiorin.it/wp-content/uploads/2022/12/fine-pena-mai-770x385-2-300x150.jpeg 300w, https://studiolegalefiorin.it/wp-content/uploads/2022/12/fine-pena-mai-770x385-2-768x384.jpeg 768w" sizes="auto, (max-width: 770px) 100vw, 770px" /></figure></div>
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		<title>Femminicidio: numeri e prevenzione</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Nicola Fiorin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2022 15:48:30 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[di Camilla Medani Il termine femminicidio è un sostantivo che identifica i casi di omicidio in cui una donna viene uccisa da un individuo di sesso maschile per motivi basati]]></description>
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<p>di Camilla Medani</p>



<p>Il termine femminicidio è un sostantivo che identifica i casi di omicidio in cui una donna viene uccisa da un individuo di sesso maschile per motivi basati sul genere. Esso costituisce dunque un sottoinsieme della totalità dei casi di omicidio aventi un soggetto di sesso femminile come vittima. La parola è adottata dallo spagnolo&nbsp;<em>feminicidio&nbsp;</em>e il concetto fu teorizzato per la prima volta dall’antropologa Marcela Lagarde, rappresentante del femminismo latinoamericano. Nell’ordinamento penale italiano il termine ha fatto per la prima volta comparsa nel 2013, con il decreto legge n. 93. Gli omicidi di genere riguardano l’uccisione di una donna in quanto tale, ed è soprattutto nella relazione di coppia, ancora in essere o già conclusa, che si insidia il dato più allarmante. L’omicidio della donna commesso dall’uomo nella quasi totalità dei casi è il finale di un susseguirsi di violenze fisiche e psicologiche ripetute e perpetrate nel tempo nei confronti della partner, di contrasti nella relazione di coppia che possono celare la volontà di dominare e possedere la stessa, e spesso maturano al culmine di dissidi mossi dalla gelosia.</p>



<p>L’Istat, Istituto nazionale di statistica, ha pubblicato i dati sulle vittime di omicidio nell’anno 2021, da cui emerge che sono stati perpetrati 104 femminicidi su 119 omicidi in cui la vittima era donna, 70 di queste sono state uccise nell’ambito della coppia, dal partner o ex partner.<br>Da Nord a Sud, le regioni più violente per le donne sono Liguria, Emilia Romagna, le Province di Bolzano e Trento, a cui si aggiungono il Lazio e l’Abruzzo. Sono più spesso al Nord le regioni con il tasso più elevato di donne uccise dai partner o ex partner.</p>



<p>Il lockdown dovuto all’emergenza sanitaria per la pandemia di Covid-19, ha inciso negativamente sui femminicidi. Un report del Servizio Analisi Criminale Interforze, l’organismo che analizza e unisce tutti i dati provenienti dalla Polizia, dai Carabinieri, dalla Guardia di Finanza e dalle Guardie Penitenziarie, esaminando i numeri dall’inizio di gennaio alla fine di giugno 2020, dimostra che il totale degli omicidi volontari perpetrati nei primi sei mesi dell’anno 2020 è sceso da 161 del 2019 a 131, ma il numero di donne uccise è addirittura salito da 56 a 59. A fronte di un calo del 19% degli omicidi, la percentuale dei femminicidi sale del 5%.</p>



<p>Il periodo del lockdown ha influito positivamente sul numero totale degli omicidi ma non sugli omicidi con vittime di sesso femminile.<br>Nel 2006 è stato attivato dal Dipartimento per le Pari Opportunità il 1522, numero di emergenza che ha l’obbiettivo di contrastare il fenomeno della violenza a danno delle donne.<br>Il numero è attivo 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno ed è accessibile dall’intero territorio nazionale gratuitamente. Le addette telefoniche del servizio forniscono una prima risposta ai bisogni delle vittime di violenza di genere, con assoluta garanzia di anonimato. I casi di violenza</p>



<p>che rivestono carattere di emergenza vengono accolti con una specifica procedura tecnico-operativa condivisa con le Forze dell’Ordine.<br>Il 17 luglio 2019 è stato definitivamente approvato dal Senato con 197 voti a favore, 47 astensioni e nessun voto contrario il cosiddetto Codice Rosso, legge n. 69/2019, recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere”.</p>



<p>La legge deve il suo nome alla misura che prevede l’introduzione di una corsia veloce e preferenziale per le denunce e le indagini riguardanti casi di violenza contro le donne, esattamente come avviene nel pronto soccorso per quei pazienti che necessitano un intervento immediato.</p>



<figure class="wp-block-image size-large is-style-default"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="583" src="https://studiolegalefiorin.it/wp-content/uploads/2022/12/Schermata-2022-12-01-alle-16.35.24-1-1024x583.png" alt="" class="wp-image-2278" srcset="https://studiolegalefiorin.it/wp-content/uploads/2022/12/Schermata-2022-12-01-alle-16.35.24-1-1024x583.png 1024w, https://studiolegalefiorin.it/wp-content/uploads/2022/12/Schermata-2022-12-01-alle-16.35.24-1-300x171.png 300w, https://studiolegalefiorin.it/wp-content/uploads/2022/12/Schermata-2022-12-01-alle-16.35.24-1-768x437.png 768w, https://studiolegalefiorin.it/wp-content/uploads/2022/12/Schermata-2022-12-01-alle-16.35.24-1.png 1068w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><figcaption>Le scarpe rosse, simbolo di contrasto alla violenza di genere</figcaption></figure>
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		<title>Stupefacenti: Ipotesi attenuata art. 73. co V Dpr 309/90, il dato ponderale calcolato su basi statistiche, le novità della Cassazione</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Nicola Fiorin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2022 18:02:56 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[. Con la sentenza n 44061 depositata il 25 novembre 2022 la sezione 6 della Cassazione ha condotto un’interessante operazione di chiarezza circa una fattispecie, quella prevista dal comma V]]></description>
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<p>.</p>



<p>Con la sentenza n 44061 depositata il 25 novembre 2022 la sezione 6 della Cassazione ha condotto un’interessante operazione di chiarezza circa una fattispecie, quella prevista dal comma V del art. 73 del Dpr 309/90, la famosa ipotesi di “lieve entità” di spaccio o detenzione di sostanze stupefacenti, cercando di sottrarre all’interpretazione soggettiva la sfera di operatività del comma V ; la Corte infatti, su base statistica estratta dalla propria giursprudenza, ha provato a stabilire un limite podnerale, diverso a seconda delel sostanze in esame, in presenza del quale la fattispecie ricade nell’ipotesi meno grave.&nbsp;</p>



<p>La massima: “<em>In tema di detenzione e cessione di stupefacenti, la valutazione complessiva della tenuità del fatto deve essere pur sempre svolta valorizzando tutti gli elementi della fattispecie, salvo restando che – specie nelle ipotesi in cui non vi sono specifici indici dell’offensività del fatto – la circostanza che un dato quantitativo sia stato tendenzialmente ricondotto all’ipotesi di cui all’articolo 73, comma 5, può assumere una valenza di per sé decisiva: ne consegue che il giudice può tener conto, unitamente agli altri elementi descrittivi della condotta, del fatto che il dato ponderale oggetto di giudizio è stato ritenuto, dalla giurisprudenza maggioritaria risultante dalla ricognizione statistica su un campione significativo di sentenze, come compatibile con l’articolo 73, comma quinto, del testo unico stupefacenti, dovendosi osservare che la ricorrenza statistica di tali valutazioni possa integrare un metro di giudizio utile a garantire la necessaria tassatività della norma incriminatrice, evitando eccessive oscillazioni interpretative</em>”.</p>



<p>Secondo le statistiche e uno studio condotto dall’ufficio per il processo della sesta sezione penale della Cassazione su 398 decisioni della Corte emesse fra il 2020 e il 2022, si configura la lieve entità sotto i:</p>



<p>101 grammi hashish,&nbsp;</p>



<p>108 grammi marijuana,&nbsp;</p>



<p>28,4 grammi eroina&nbsp;</p>



<p>23,6 grammi cocaina.</p>



<p>Il dato ponderale da solo non basta a integrare il reato minore, però può assumere una valenza di per sé decisiva la circostanza che un determinato quantitativo è tendenzialmente ricondotto dalla giurisprudenza di legittimità nel fatto di lieve entità, specie quando non ci sono indici specifici dell’offensività del fatto.</p>



<p>Il pregio di aver introdotto la ricorrenza statistica tra gli indici di valutazione risiede nel fatto&nbsp;&nbsp;che contribuisca a garantire la necessaria tassatività della norma incriminatrice, evitando eccessive oscillazioni interpretative.</p>



<p>Resta da vedere quale impiego verrà fatto nei tribunali di questo criterio.</p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="644" src="https://studiolegalefiorin.it/wp-content/uploads/2022/11/Schermata-2022-11-26-alle-18.48.41-1024x644.png" alt="" class="wp-image-2267" srcset="https://studiolegalefiorin.it/wp-content/uploads/2022/11/Schermata-2022-11-26-alle-18.48.41-1024x644.png 1024w, https://studiolegalefiorin.it/wp-content/uploads/2022/11/Schermata-2022-11-26-alle-18.48.41-300x189.png 300w, https://studiolegalefiorin.it/wp-content/uploads/2022/11/Schermata-2022-11-26-alle-18.48.41-768x483.png 768w, https://studiolegalefiorin.it/wp-content/uploads/2022/11/Schermata-2022-11-26-alle-18.48.41.png 1484w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><figcaption>Interessanti novità in materia di detenzione e spaccio di stupefacenti dalla Sezione 6 della Corte di Cassazione</figcaption></figure>
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		<title>Polemica mondiale: ma è davvero la prima volta che del calcio si fa un uso politico?</title>
		<link>https://studiolegalefiorin.it/2022/11/25/polemica-mondiale-ma-e-davvero-la-prima-volta-che-del-calcio-si-fa-un-uso-politico/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Nicola Fiorin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2022 16:27:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
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					<description><![CDATA[Ha preso il via in Qatar la nuova, discussa, edizione dei campionati mondiali di calcio: da più parti si esorta al boicottaggio a causa della sistematica violazione dei diritti umani]]></description>
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<p>Ha preso il via in Qatar la nuova, discussa, edizione dei campionati mondiali di calcio: da più parti si esorta al boicottaggio a causa della sistematica violazione dei diritti umani nell’Emirato, ma è davvero la prima volta che succede ad un campionato del mondo? Quanto è profondo il rapporto tra calcio è politica?</p>



<p>Boycott Qatar 2022: è un hashtag piuttosto ricorrente in questi giorni, uno slogan diffuso, perlomeno nel mondo occidentale.</p>



<p>Le ragioni di questo invito sono molteplici: il Qatar, paese ospite, ha investito una cifra pari a 22 miliardi di euro per dotarsi degli stadi necessari allo svolgimento di tutte le partite e per costruirli ha utilizzato mano d’opera sottopagata ai limiti della schiavitù date le condizioni e. i turni di lavoro.</p>



<p></p>



<p>Io stesso ricordo di esserci stato qualche anno fa e i preparativi peri il mondiale già fervevano: allora sentivo parlare di lavoratori pakistani e bengalesi ospitati in baracche nel deserto e turni di 24 ore per la costruzione degli stadi.</p>



<p>L’organizzazione del mondiale 2022 è stata assegnata al Qatar nel 2012 dall’allora presidente delle Fifa Josep Blatter, poi travolto con tutto il suo entourage, dagli scandali sulla corruzione ed avviene immediatamente dopo l’assegnazione dell’edizione 2018 alla Russia.</p>



<p>Questa doppia scelta sancisce in maniera definitiva il fatto che la FIFA non annovera tra i criteri di assegnazione il grado di libertà e democrazia dei paesi candidati e, secondo alcuni, sancisce in modo inequivocabile la prevalenza delle ragioni del business su quelle etico sportive.</p>



<div class="wp-block-image"><figure class="aligncenter size-large"><img loading="lazy" decoding="async" width="732" height="1024" src="https://studiolegalefiorin.it/wp-content/uploads/2022/11/Schermata-2022-11-25-alle-16.58.31-732x1024.png" alt="" class="wp-image-2249" srcset="https://studiolegalefiorin.it/wp-content/uploads/2022/11/Schermata-2022-11-25-alle-16.58.31-732x1024.png 732w, https://studiolegalefiorin.it/wp-content/uploads/2022/11/Schermata-2022-11-25-alle-16.58.31-214x300.png 214w, https://studiolegalefiorin.it/wp-content/uploads/2022/11/Schermata-2022-11-25-alle-16.58.31-768x1075.png 768w, https://studiolegalefiorin.it/wp-content/uploads/2022/11/Schermata-2022-11-25-alle-16.58.31.png 846w" sizes="auto, (max-width: 732px) 100vw, 732px" /><figcaption>La copertina del Clarin, principale quotidiano argentino, che annuncia il colpo di stato del 1976</figcaption></figure></div>



<p>Tuttavia, non è la prima volta che l’organizzazione dei campionati del mondo e di un evento sportivo in genere si pieghino e si prestino alla propaganda di un regime: nel 1976 si giocò in Cile la&nbsp;&nbsp;finale di coppa Devis di tennis, a cui la Francia, largamente favorita, non partecipò per protestare contro il regime di Pinochet: fu l’occasione per l’Italia guidata da Claudio Panatta per vincere quel trofeo. La finale si giocò all’Estadio Nacional di Santiago del Cile che solo tre anni prima era stato trasformato in un immenso car ere a cielo aperto destinato agli oppositori politici . Nei sotterranei e sotto le tribune dello stadio i prigionieri venivano sistematicamente torturati e uccisi.&nbsp;&nbsp;In segno di sfida al regime Panatta e Bartolucci giocarono il doppio indossando una maglietta rossa, passando alla tradizionale casacca azzurra solo nell’ultimo set.&nbsp;</p>



<p>Due anni più tardi si tennero i mondial idi calcio in Argentina dove, il colpo di stato del marzo 1976, aveva visto insediarsi al potere un’altra dittatura militare, quella retta dalla giunta allora guidata dal generale Jorge Rafael Videla con l’ammiraglio Massera che si era dedicato in prima persona all’organizzazione dell’evento costato 500 milioni di dollari (quattro volte di più di quello successivo in Spagna del 1982, molto più caro agli italiani).</p>



<p>La giunta prende il potere il 24 marzo 1976, quella sera era prevista un’amichevole della nazionale in trasferta in Polonia: alla notizia del golpe i giocatori della&nbsp;<em>seleccion</em>&nbsp;chiamano a casa per dire che intendono annullare l’amichevole e rientrare in patria, al contrario, la giunta, impose loro di giocare, consapevole che la partita avrebbe distratto l’opinione pubblica e l’avrebbe tranquillizzata rispetto al colpo di stato: fu chiaro da subito che il calcio, lo sport di massa per eccellenza era un eccezionale strumento per governare gli umori del popolo.&nbsp;</p>



<p>La nazionale Argentina, così, giocò e vinse mentre in patria stava per scatenarsi l’inferno.</p>



<div class="wp-block-image"><figure class="aligncenter size-large"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="685" src="https://studiolegalefiorin.it/wp-content/uploads/2022/11/Schermata-2022-11-25-alle-17.02.07-1024x685.png" alt="" class="wp-image-2248" srcset="https://studiolegalefiorin.it/wp-content/uploads/2022/11/Schermata-2022-11-25-alle-17.02.07-1024x685.png 1024w, https://studiolegalefiorin.it/wp-content/uploads/2022/11/Schermata-2022-11-25-alle-17.02.07-300x201.png 300w, https://studiolegalefiorin.it/wp-content/uploads/2022/11/Schermata-2022-11-25-alle-17.02.07-768x514.png 768w, https://studiolegalefiorin.it/wp-content/uploads/2022/11/Schermata-2022-11-25-alle-17.02.07.png 1286w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><figcaption>Il capitano dell&#8217;Argentina, Daniel Passarella, consegna la coppa del mondo a Jorge Rafael Videla</figcaption></figure></div>



<p>La dittatura argentina è stata una tra le più feroci della seconda metà del 900, molto simile per vari aspetti al nazismo, distinta per la repressione brutale di ogni forma di dissidenza attuata con metodo scientifico, perfezionando la pratica della <em>desaparecion</em>, della sparizione, introdotta da Pinochet in Cile tre anni prima. Chiunque fosse sospettato di essere un sovversivo veniva rapito dalle cosiddette “patote”, gruppi di militari in borghese che si muovevano a bordo di Ford Falcon prive di targa: i prigionieri venivano aggrediti in casa o anche per stradLa, trascinati a bordo delle auto e quindi portati in luoghi di detenzione segreti, veri e propri carceri nascoste dove venivano sottoposti a torture e uccisi. Il paese era disseminato di questi  centri nei i quali veniva fatta sparire ogni traccia  dei prigionieri rendendoli così desaparecidos, appunto, scomparsi: qui venivano torturati tramite la picana, un pungolo elettrico per estorcere loro informazioni di ogni genere e poi vivevano eliminati in vari modi: quello più disumano era rappresentato dagli ormai celebri voli della morte, organizzati da aerei militari su cui erano caricati i prigionieri in stato di semicoscienza dovuta alla somministrazione fraudolenta di sedativi e scaricati ancora vivi in mare, alla foce del Rio della Plata. L’impatto con l’acqua da quell’altezza a quella velocità non lasciava scampo: spesso il mare non restituiva i corpi ma alcuni furono rinvenuti sulla riva uruguagia del Rio e il mondo conobbe così i voli della morte che si tenevano di norma di mercoledì. Nonostante la ferrea propaganda militare le l’orrore che  la repressione ha generato soprattutto coi voli del morte insinua il dubbio in alcuni militari: dubbi che venivano fugati da diversi sacerdoti compiacenti che assolvono gli autori di questa barbarie dicendo loro che danno una “morte cristiana” ai terroristi. </p>



<p>In questo modo furono fatte sparire due suore che i militari per dileggio chiamavano le monache volanti, colpevoli solo di aver aiutato i familiari dei desaparecidos oltre a tanti altri dissidenti.&nbsp;&nbsp;Il più famoso dei centri di detenzione clandestina era situato all’interno della scuola meccanica della marina nota come ESMA, in cui era prevista perfino una zona dove far partorire lev prigioniere gravide per poi ucciderle e affidare i loro bambini con adozioni illegali a famiglie vicine al regime. Il dramma dei bambini rapiti continua ancora oggi a produrre i suoi effetti sulla popolazione argentina dove è stata fatta sparire una generazione di ventenni e trentenni a metà degli anni Settanta: grazie al lavoro costante e alla tenacia delle nonne organizzatesi nelle cd “avuelas de plaza de mayo” bardate coi loro foulard bianchi in testa ormai simbolo di resistenza alla ferocia del regime.</p>



<p>Il bilancio finale di questa mattanza sarà di 30mila desaparecidos, di cui 5.000 italiani di prima o seconda generazione.&nbsp;</p>



<p>L’unica opposizione al regime sarà quella condotta dalle madri degli scomparsi che cominceranno a trovarsi inizialmente in un caffè di Buenos Aires per condividere le poche informazioni poi a uniris ed organizzarsi in un vero proprio movimento che si trasferirà di fronte alla casa Rosada, sede del governo, in Plaza de Mayo da cui prenderanno&nbsp;&nbsp;il nome di “Madres de plaza de mayo”</p>



<p>Nel 1978 l’Argentina attraversava il periodo di massima ferocia della dittatura e il regime intese utilizzare il mondiale, che a questo punto doveva essere vinto per forza, come formidabile veicolo di propaganda per accaparrarsi un consenso vacillante a causa della precaria condizione economica del paese già duramente provato dalla morsa autoritaria della dittatura.</p>



<figure class="wp-block-image size-large is-style-rounded"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="453" src="https://studiolegalefiorin.it/wp-content/uploads/2022/11/Schermata-2022-11-25-alle-16.59.38-1024x453.png" alt="" class="wp-image-2250" srcset="https://studiolegalefiorin.it/wp-content/uploads/2022/11/Schermata-2022-11-25-alle-16.59.38-1024x453.png 1024w, https://studiolegalefiorin.it/wp-content/uploads/2022/11/Schermata-2022-11-25-alle-16.59.38-300x133.png 300w, https://studiolegalefiorin.it/wp-content/uploads/2022/11/Schermata-2022-11-25-alle-16.59.38-768x340.png 768w, https://studiolegalefiorin.it/wp-content/uploads/2022/11/Schermata-2022-11-25-alle-16.59.38.png 1238w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>



<p>Il mondiale così viene dichiarato obiettivo strategico nazionale e creato un ente apposito: l’EAM (Ente Autarquicco Mundial), guidato, inizialmente, da Omar Actis, un generale vicino a Videla, morto poche settimane dopo in un attentato di cui vengono incolpati i Montoneros, uno dei gruppi della lotta armata per contrastare i quali l’esercito ha preso il potere.&nbsp;&nbsp;Alla gestione del mondiale all’esercito subentra la marina, nella figura dell’ammiraglio Carlos Alberto Lacoste che assegna l’intera comunicazione del mondiale ad un’agenzia americana che dovrà occuparsi di trasmettere un’immagine rassicurante del paese latino-americano: sarà il primo mondiale trasmesso a colori dalla televisione. Oggi c’è più di un dubbio sulla responsabilità dell’omicidio di Actis per il quale è fortemente sospettata la marina argentina che poi si impadronì dell’organizzazione del mondiale.</p>



<p>La storia di quel campionato del mondo è nota: vinse l’Argentina, non certo la formazione più forte, battuta anche dall’Italia di Bearzot, dopo aver superato in semifinale il Perù con un farsesco 6 a 0&nbsp;&nbsp;frutto, con ogni probabilità di un accordo che garantiva agli andini ingenti forniture di grano e avendo battuto in finale l’Olanda di Cruijff ( che però non prese parte a quel mondiale per ragioni mai chiarite del tutto) ai supplementari e grazie all’arbitraggio più che sospetto dell’italiano Gonnella.&nbsp;</p>



<p>Il ct albiceleste Menotti, noto per le sue simpatie di sinistra, dichiarerà che “la nazionale giocherà per alleviare le sofferenze del nostro popolo e non per i generali”, ma in ogni caso gioca e il capitano Daniel Passarella alzerà la coppa (la pria nella storia del calcio argentino).</p>



<p>Il bomber di quella squadra è Mario Kempes, capocannoniere del torneo, il quale si vocifera non strinse la mano a Videla.</p>



<p>Chi non la strinse di sicuro è stato Josè. Carrascosa, capitano designato della&nbsp;<em>selecciòn&nbsp;</em>che però rifiutò la convocazione perché&nbsp;<em>“</em><em>«perché quello che stava accadendo mi faceva stare male. Non avrei potuto giocare e divertirmi, non sarebbe stato coerente».</em></p>



<p>E anche tra i giocatori della nazionale si conta un desaparecido: il ventiquattrenne Javier Felipe Guzman, nativo di Rosario e bomber del Club Atletico, scomparso nel nulla nel 1977.</p>



<p>Il mondiale del ’78 si svolse in un clima surreale: le squadre blindate nei centri sportivi guardati a vista dai militari, i centri di tortura che interrompevano le attività solo per seguire le partite dell’Argentina.&nbsp;&nbsp;I sopravvissuti ai lager raccontano di scene surreali di carnefici che esultano con le loro vittime: l’ Esma dista circa un kilometro dallo stadio del River Plate e alcuni detenuti sentivano il boato della folla sovrastare le urla dei prigionieri torturati.&nbsp;</p>



<p>Ai festeggiamenti in un hotel di Buenos Aires prende parte anche Licio Gelli: sono provati i rapporti tra la Giunta militare argentina e la P2, che operava anche nel paese sudamericano.&nbsp;</p>



<p>Gelli si è occupato del viaggio di rientro di Peron in Argenitna tre anni prima che in fatti viaggiò su un areo dell’Alitalia, e si è occupato di diverse trame tra i due paesi.</p>



<p>&nbsp;Un mondiale farsa di cui si ricorda la foto di Videla che esulta in abiti civili mentre El Clarin, il principale quotidiano argentino, titola “Un paese finalmente diventato normale” a seguito di quello che il linguaggio burocratico della dittatura definiva “processo di riorganizzazione nazionale” e che altro non era il genocidio di una generazione, passato alla storia col nome di “<em>guerra sucia</em>”, la guerra sporca condotta contro studenti, operai, sindacalisti e donne gravide.&nbsp;</p>



<div class="wp-block-image"><figure class="aligncenter size-large"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="557" src="https://studiolegalefiorin.it/wp-content/uploads/2022/11/Schermata-2022-11-25-alle-16.55.52-1024x557.png" alt="" class="wp-image-2251" srcset="https://studiolegalefiorin.it/wp-content/uploads/2022/11/Schermata-2022-11-25-alle-16.55.52-1024x557.png 1024w, https://studiolegalefiorin.it/wp-content/uploads/2022/11/Schermata-2022-11-25-alle-16.55.52-300x163.png 300w, https://studiolegalefiorin.it/wp-content/uploads/2022/11/Schermata-2022-11-25-alle-16.55.52-768x417.png 768w, https://studiolegalefiorin.it/wp-content/uploads/2022/11/Schermata-2022-11-25-alle-16.55.52.png 1376w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><figcaption>L&#8217;esultanza di Videla al terzo gol dell&#8217;Argentina nella finale con l&#8217;Olanda, immagine ormai iconica</figcaption></figure></div>



<p>Il mondiale così vinto otterrà l’effetto&nbsp;&nbsp;sperato che però si esaurirà in un paio d’anni, quando si renderà necessario, ne 1983,&nbsp;&nbsp;ravvivare il consenso del popolo verso la dittatura e fu scelto un altro espediente: la guerra l’Ammiraglio Leopoldo Galtieri, all’epoca alla guida della giunta,&nbsp;&nbsp;individuò nella riconquista delle isole Malvinas, piccolo arcipelago al largo delle coste argentine ma di fatto appartenente all’Inghilterra,&nbsp;&nbsp;un nuovo elemento id propaganda per rilanciare l’immagine di una dittatura che aveva, nel frattempo aveva sprofondato il paese in una gravissima crisi economica: nacque così la Guerra delle Falkland il cui esito sarà fatale alla dittatura. ma questa è un’altra storia e dovrà essere raccontata un’altra volta.</p>



<p>Piccola soddisfazione: la nazionale Italiana, che quattro anni dopo sarebbe diventata campione del mondo, vinse contro l&#8217;Argentina padrona del mondiale della vergogna: 1 a0 gol di Bettega (per la cronaca).</p>



<div class="wp-block-image"><figure class="aligncenter size-large"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="660" src="https://studiolegalefiorin.it/wp-content/uploads/2022/11/Schermata-2022-11-25-alle-17.05.02-1024x660.png" alt="" class="wp-image-2252" srcset="https://studiolegalefiorin.it/wp-content/uploads/2022/11/Schermata-2022-11-25-alle-17.05.02-1024x660.png 1024w, https://studiolegalefiorin.it/wp-content/uploads/2022/11/Schermata-2022-11-25-alle-17.05.02-300x193.png 300w, https://studiolegalefiorin.it/wp-content/uploads/2022/11/Schermata-2022-11-25-alle-17.05.02-768x495.png 768w, https://studiolegalefiorin.it/wp-content/uploads/2022/11/Schermata-2022-11-25-alle-17.05.02-1536x991.png 1536w, https://studiolegalefiorin.it/wp-content/uploads/2022/11/Schermata-2022-11-25-alle-17.05.02-2048x1321.png 2048w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure></div>
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		<title>QUAL È IL RAPPORTO TRA CAMBIAMENTI CLIMATICI E L’ECONOMIA?</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Nicola Fiorin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2022 11:23:09 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[LO STUDIO DI BANCA D’ITALIA SULL’ARGOMENTO: ANALISI E PROSPETTIVE PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA DELLA NOSTRA ECONOMIA. E’ stato recensente pubblicato lo studio di banca d’Italia relativo al rapporto tra i]]></description>
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<p><em>LO STUDIO DI BANCA D’ITALIA SULL’ARGOMENTO: ANALISI E PROSPETTIVE PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA DELLA NOSTRA ECONOMIA.</em></p>



<p>E’ stato recensente pubblicato lo studio di banca d’Italia relativo al rapporto tra i cambiamenti climatici e l’economia, tema di stringente attualità reso ancora più drammaticamente urgente dalla necessità indotta peri paese dell’area UE di emanciparsi dalla dipendenza dalla Russia delle forniture di gas, secondo il piano RE-POWER della Commissione Europea</p>



<p>Il&nbsp;<strong>cambiamento climatico, infatti, non è un processo irreversibile e contro il quale non esistono forme di difesa</strong>, ma un fenomeno complesso che lega a doppio filo dinamiche socioeconomiche e naturali: da un lato i comportamenti delle persone e delle imprese influenzano le emissioni di gas serra e dunque l’evoluzione futura del clima; dall’altro i mutamenti in atto influenzano le scelte degli stessi agenti economici che tentano di trovare strategie per la mitigazione e l’adattamento.&nbsp;</p>



<p>Per affrontare le sfide poste dal cambiamento climatico è quindi necessaria non solo una comprensione dei fenomeni naturali, ma anche un’analisi del funzionamento della società e del sistema economico.&nbsp;</p>



<p>In altri termini, la possibilità di individuare soluzioni al problema dipende dalla nostra capacità di fornire risposte a quesiti di natura economica e sociale, e non solo naturale.</p>



<p>Il settore della nostra economia maggiormente investito dal cimate exchange è, come prevedibile, l’agricoltura, che di per sé, rappresentando soltanto il 2% del toltale del valore aggiunto, non è un settore prevalente della nostra economia; tuttavia, svolge una funzione strategica in quanto prodromico ad altri settori quali l’agroalimentare, oltre a soddisfare circa l’80% del fabbisogno nazionale.</p>



<p>Circa l’agricoltura, dallo studio emerge che, l’aumento delle temperature è destinato a produrre scarsi effetti o nulli nei prossimi cinque anni mentre su un orizzonte cronologico più ampio le conseguenze rischiano di essere estremamente nocive comportando la riduzione dei raccolti e un calo della loro qualità (dovuto essenzialmente al prolungamento della cd “ondate di calore”)</p>



<p>Inoltre, si è rilevato che negli ultimi due decenni del Novecento, quando la frequenza di temperature giornaliere elevate (superiori a 28°C) ha cominciato ad accentuarsi significativamente, l’incremento di tale frequenza abbia influito negativamente sul valore aggiunto e sulla produttività non solo dell’agricoltura ma anche dell’industria.&nbsp;</p>



<p>A questo proposito è emersa una tendenza interessante: il riscaldamento globale pare produrre effetti diversi sulle imprese a seconda delle loro dimensioni; pressoché nulli su quelle più grandi, stante la loro capacità di modificarsi e adattarsi.</p>



<p>&nbsp;Inoltre, a parità di altre caratteristiche, le imprese localizzate in Comuni colpiti da frane o alluvioni hanno in media registrato una probabilità di fallimento superiore del 4,8% rispetto alle aziende in Comuni non colpiti.&nbsp;</p>



<p>Un altro dato interessante è rappresentato dalla capacità delle condizioni climatiche di incidere anche sulle prove d’esame degli studenti: gli effetti, peraltro, variano a seconda della materia, raddoppiando in caso di matematica rispetto alle materie letterarie.</p>



<p>Mettendo in evidenza il rapporto tra finanziamenti specifici destinati sostener politiche green e consapevolezza diffusa delle tematiche ambientali.</p>



<p>In particolar modo si evidenza come l’offerta di credito dedicato aumenta la propensione delle imprese in tecnologie ecosostenibili e che tale impatto è maggiore nelle aree in cui è più diffusa la consapevolezza circa i temi ambientali&nbsp;&nbsp;così come nelle aree in cui ad investire in cui&nbsp;&nbsp;l’operatore pubblico è maggiorante coinvolto in questi processi.</p>



<p>Fattore, questo, particolarmente interessante perché sottolinea, dati alla mano, come effettivamente sia possibile avviare “dal basso” la tanto invocata transizione ecologica prevedendo un ruolo centrale per gli Enti Locali e se opportunamente supportata dall’accesso al credito&nbsp;&nbsp;.</p>



<p>Un altro potente driver per gli investimenti in eco tecnologie è rappresentato dalla presenza di sussidi pubblici: aiuti di stato volti a supportare investimenti green rafforza e rende costante questa tendenza: infatti,&nbsp;&nbsp;quando si include nell’analisi la coscienza ambientale della popolazione locale, troviamo che solo le imprese ubicate in regioni appartenenti sia ai gruppi con un’elevata incidenza di incentivi verdi sia ad alta consapevolezza ambientale hanno maggiori probabilità̀ di realizzare investimenti sostenibili se la disponibilità̀ di credito aumenta. Questi risultati suggeriscono l’esistenza di una complementarità̀ tra credito bancario, sussidi pubblici e preferenze della popolazione nello stimolare investimenti sostenibili.&nbsp;</p>



<p>Banca d’Italia, in tal senso ricava due importanti indicazioni: la prima come la repentina riduzione dell’offerta di credito non solo può incidere negativamente circa la capacità delle imprese di accumulare risparmio ma anche su quella di adottare tecnologie sostenibili.&nbsp;</p>



<p>La seconda la seconda riflette il&nbsp;<strong>ruolo della coscienza ambientale della popolazione e degli amministratori locali</strong>: la capacità del credito bancario di incrementare la propensione a fare investimenti sostenibili è efficace solo in presenza di una cultura improntata alla consapevolezza ambientale che mira ad includere tra gli obiettivi di impresa la sostenibilità : fattore, questo, che richiede l’adozione di politiche mirate alla diffusione di tale consapevolezza con l’adozione di comportamenti proattivi da parte della popolazione&nbsp;</p>



<p>Un quadro complesso, insomma, ma che offre spunti interessanti e, soprattutto, sottolinea una volta di più che la riuscita di questo processo di transizione dipenda non solo da politiche internazionali ma anche da politiche locali rispetto alle quali ciascuno può incidere a cominciare dal ripensamento del rapporto personale con la propria comunità e col bene comune.</p>



<figure class="wp-block-table"><table><tbody><tr><td></td></tr></tbody></table></figure>
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