Continua il nostro approfondimento del 41bis :dopo avere esaminato la storia e le principali problematiche vediamo cosa prevede esattamente
– il detenuto deve essere isolato dagli altri, dormire in una cella singola e non può accedere agli spazi comuni;
– la cosiddetta “ora d’aria”, il momento in cui il carcerato può uscire dalla cella e recarsi nel cortile, è limitata a due ore al giorno, rispetto alle quattro ore spettanti agli altri detenuti, e può avvenire in gruppi di non più di quattro persone. In casi eccezionali che giustifichino un trattamento più restrittivo è prevista una sola ora d’aria in isolamento;
– i colloqui sono previsti solo con i familiari e i conviventi e sono limitati a un solo colloquio al mese della durata di un’ora attraverso un vetro divisorio che impedisce qualsiasi contatto fisico, a meno che il familiare abbia meno di 12 anni, e sotto la vigilanza di un agente di polizia penitenziaria;
– il detenuto che non effettua i colloqui può fare una telefonata al mese della durata massima di dieci minuti;
– tutte le telefonate e i colloqui sono sempre registrati e ripresi da videocamere;
– non ci sono limitazioni in quanto a numero e durata per i colloqui e le telefonate con l’avvocato difensore;
– la posta del detenuto viene ispezionata sia in entrata che in uscita;
– sono previste limitazioni per il denaro che possono avere sul proprio conto in carcere e anche per gli oggetti che possono tenere in cella;
– la sorveglianza è attribuita ad un reparto speciale di polizia penitenziaria che non entra in contatto con gli altri agenti penitenziari.
Secondo i dati del Ministero della Giustizia (aggiornati ad ottobre 2022), attualmente i detenuti al regime del 41-bis sono 728 di cui 716 uomini. Sono infatti solo 12 le donne sottoposte al carcere duro. La maggior parte di essi è detenuta nel carcere de L’Aquila, unico istituto penitenziario dotato del reparto femminile sottoposto a tale regime.
L’applicazione del carcere duro ha un equilibrio molto instabile in quanto comprime severamente il godimento dei diritti fondamentali dell’individuo, delle libertà e delle esigenze primarie dell’uomo. A livello nazionale la valutazione di compatibilità del regime del 41-bis con gli standard di tutela dei diritti umani è statapiù volte oggetto di esame da parte della magistratura e numerose sono state le iniziative per modificare tale normativa.
Anche la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo si è espressa ed il 41-bis, non esente da rimproveri, è stato sino ad ora ritenuto compatibile con l’art. 3 CEDU (Convenzione europea dei diritti dell’uomo)che sancisce il divieto di tortura e di trattamenti disumani e degradanti, in considerazione del carattere temporaneo dell’isolamentoa cui sono sottoposti i reclusi e delle considerevoli esigenze di prevenzione che esso persegue, rivelandosi uno strumento utile per la tutela della collettività dalla pericolosità di soggetti inseriti in strutture associative dall’elevato potenziale criminogeno.