';

Il regime dell’articolo 41-bis prevede le seguenti restrizioni:

Il regime dell’articolo 41-bis prevede le seguenti restrizioni:

Continua il nostro approfondimento del 41bis :dopo avere esaminato la storia e le principali problematiche vediamo cosa prevede esattamente

– il detenuto deve essere isolato dagli altri, dormire in una cella singola e non può accedere agli spazi comuni;

– la cosiddetta “ora d’aria”, il momento in cui il carcerato può uscire dalla cella e recarsi nel cortile, è limitata a due ore al giorno, rispetto alle quattro ore spettanti agli altri detenuti, e può avvenire in gruppi di non più di quattro persone. In casi eccezionali che giustifichino un trattamento più restrittivo è prevista una sola ora d’aria in isolamento; 

– i colloqui sono previsti solo con i familiari e i conviventi e sono limitati a un solo colloquio al mese della durata di un’ora attraverso un vetro divisorio che impedisce qualsiasi contatto fisico, a meno che il familiare abbia meno di 12 anni, e sotto la vigilanza di un agente di polizia penitenziaria;

– il detenuto che non effettua i colloqui può fare una telefonata al mese della durata massima di dieci minuti;

– tutte le telefonate e i colloqui sono sempre registrati e ripresi da videocamere;

– non ci sono limitazioni in quanto a numero e durata per i colloqui e le telefonate con l’avvocato difensore;

– la posta del detenuto viene ispezionata sia in entrata che in uscita;

– sono previste limitazioni per il denaro che possono avere sul proprio conto in carcere e anche per gli oggetti che possono tenere in cella;

– la sorveglianza è attribuita ad un reparto speciale di polizia penitenziaria che non entra in contatto con gli altri agenti penitenziari.

Secondo i dati del Ministero della Giustizia (aggiornati ad ottobre 2022), attualmente i detenuti al regime del 41-bis sono 728 di cui 716 uomini. Sono infatti solo 12 le donne sottoposte al carcere duro. La maggior parte di essi è detenuta nel carcere de L’Aquila, unico istituto penitenziario dotato del reparto femminile sottoposto a tale regime. 

L’applicazione del carcere duro ha un equilibrio molto instabile in quanto comprime severamente il godimento dei diritti fondamentali dell’individuo, delle libertà e delle esigenze primarie dell’uomo. A livello nazionale la valutazione di compatibilità del regime del 41-bis con gli standard di tutela dei diritti umani è statapiù volte oggetto di esame da parte della magistratura e numerose sono state le iniziative per modificare tale normativa.

Anche la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo si è espressa ed il 41-bis, non esente da rimproveri, è stato sino ad ora ritenuto compatibile con l’art. 3 CEDU (Convenzione europea dei diritti dell’uomo)che sancisce il divieto di tortura e di trattamenti disumani e degradanti, in considerazione del carattere temporaneo dell’isolamentoa cui sono sottoposti i reclusi e delle considerevoli esigenze di prevenzione che esso persegue, rivelandosi uno strumento utile per la tutela  della collettività dalla pericolosità di soggetti  inseriti in strutture associative dall’elevato potenziale criminogeno.

Comments
Share
Nicola Fiorin

Leave a reply