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Speciale 41bis

Speciale 41bis

Articolo 41 bis o.p.

Interventi legislativi, scopo della norma e presupposti applicativi

di Giulia Piazzalunga Avvocato presso lo studio Fiorin

L’art. 41 bis comma 2 della legge n. 354/1975 venne introdotto dal Decreto Legge 8 giugno 1992 n. 306, convertito dalla Legge 7 agosto 1992, n. 356 (artt. 19 e 29), inizialmente come norma temporanea avente efficacia di tre anni, ma successivamente estesa fino al 31 dicembre 1999 dall’art. 1 della legge 16 febbraio 1995, n. 36.  

La norma in esame venne poi prorogata di tre anni in tre anni sino alla sua definitiva stabilizzazione avvenuta con la Legge 23 dicembre 2002 n. 279 che ne modificò la disciplina alla luce delle censure di costituzionalità individuate dalla Corte Costituzionale. Infine, il legislatore intervenne nuovamente con la Legge 15 luglio 2009 n. 94 irrigidendo le prescrizioni e modificando parzialmente il sistema di tutela giurisdizionale avverso il provvedimento.

Il cosiddetto “carcere duro” venne introdotto con lo scopo di interrompere i collegamenti di pericolosi esponenti delle criminalità organizzata con i membri dell’associazione di appartenenza, sia all’interno che all’esterno del carcere; il legislatore, per rispondere a tale necessità, prevede che per i detenuti per delitti di criminalità organizzata e altri gravi delitti il Ministro della Giustizia, anche su richiesta del Ministro dell’interno, possa sospendere l’applicazione delle ordinarie regole di trattamento penitenziario in presenza di determinati requisiti.

Occorre specificare che lo scopo perseguito dalla norma in esame non è quello della sicurezza interna dell’istituto penitenziario dove sono ristretti tali pericolosi detenuti, ma è, piuttosto, quello della sicurezza pubblica esterna al carcere, impedendo e contrastando il collegamento del detenuto con l’organizzazione criminale operante (o che continua ad operare) all’esterno.

La sospensione delle regole ordinarie di trattamento penitenziario coinvolge una particolare categoria di detenuti, nello specifico coloro che siano stati condannati i via definitiva o che siano in attesa di giudizio o in stato di custodia cautelare, per i reati indicati specificamente all’art. 4 bis, comma 1, Ordinamento Penitenziario.

In particolare, il regine del “carcere duro” può essere applicato con decreto del Ministero della Giustizia quando ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica:

A) nei confronti dei detenuti o internati per taluno dei delitti di cui al primo periodo del comma 1 dell’articolo 4 bis o comunque per un delitto che sia stato commesso avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l’associazione di tipo mafioso (cd. presupposto formale);

B) in relazione ai quali vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un’associazione criminale, terroristica o eversiva: è richiesta la prognosi di pericolosità del detenuto, in quanto il Giudice dovrà valutare la sussistenza in concreto del rischio che il soggetto, per l’attualità dei legami con l’associazione criminale di appartenenza, continui ad esercitare dal carcere le funzioni connesse al suo ruolo all’interno dell’organizzazione.

Pare opportuno specificare come non sia richiesta la prova concreta dei collegamenti con un’associazione criminale, ma siano sufficienti soltanto indizi in tal senso, rilevando unicamente la prova della capacità di continuare a partecipare alle attività criminali dell’associazione, della possibilità di prosecuzione di tali condotte o  della sussistenza in capo al detenuto del vincolo associativo.

Nella prassi ai fini dell’accertamento di suddetta pericolosità assumono rilevanza il grado di capacità operativa sul territorio dell’organizzazione alla quale il detenuto appartiene e il ruolo rivestito dal soggetto all’interno dell’organizzazione fino al momento dell’arresto, con particolare riferimento alle cariche direttive eventualmente ricoperte, alla partecipazione ai gruppi armati della stessa associazione e alla capacità di trasmettere all’esterno informazioni, messaggi, ordini.

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Nicola Fiorin

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