E’ scoppiata la polemica relativa all’applicazione della legge Cartabia che allarga il numero di reati perseguibili a querela, generando nell’opinione pubblica il sospetto , se non il timore, di una resa dello stato manifestata attraverso un’impunità diffusa. Cosa dice la legge? Come stanno veramente le cose?
Di Nicola Fiorin
Sicuramente uno dei miei personali cult movie è “1997 Fuga da New York” fanta thriller del 1981 con Kurt Russel nei panni del mitico “Jena” Pliskeen, criminale recidivo che dovrà trarre in salvo il presidente degli stati uniti perso per sbaglio a Manhattan, che nel frattempo è stata convertita in un carcere di massima sicurezza.
Questo film (insieme ad altre pellicole che adoro come Fuga da Alcatraz o Fuga di Mezzanotte) mi è tornato alla mente con al seguito delle recenti polemiche sulla cd riforma Cartabia, in particolare alle critiche sull’estensione dell’area dei reati contro la persona e contro il patrimonio procedibili a querela di parte.
Si è diffuso il sospetto che tale scelta legislativa stia mettendo a rischio circa 25 mila procedimenti con la conseguenza di numerose defezioni e di una diffusa impunità.
Ma cose stanno esattamente le cose?
Credo che per avere un quadro preciso si debba partire dall’origne di questa riforna , per comprenderne la logica e le finalità; Il dlgs 10 ottobre 2022, cd riforma Cartabia (dal nome dell’allora Guardasigilli) nasce per ottemperare una condizione espressa prevista dal PNRR, in forza del quale l’Europa avrebbe messo a disposizione dell’Italia notevoli fondi ma in cambio di riforme strutturale che ne rendessero più efficiente l’amministrazione dello Stato. La riforma Cartabia nasce proprio per questo.
Il nostro sistema, fortemente incentrato sul principio dell’obbligatorietà dell’azione penale, infatti si mostra oggi come un farraginoso ingranaggio gravato da un numero spropositato di procedimenti figli di una legislazione ipertrofica con la conseguente necessità di praticare un’efficace politica di deflazione processuale (e penitenziaria).
Un simile obiettivo può essere perseguito attraverso due strade: con un’importante azione di depenalizzazione oppure mitigando il principio di obbligatorietà dell’azione penale: ricordiamo che la nostra Costituzione prevede che la Procura è obbligata ad esercitare l’azione penale in caso di reato, sottraendo al Procuratore la facoltà di decidere se procedere o meno; simile impostazione forse ha garantito un utilizzo imparziale ello strumento pena, certamente ha prodotto, unitamente ad una legislazione ipertrofica, un numero spropositato di procedimenti penali, difficilmente gestibile. Ne consegue che per ovviare a questa problematica, non potendo incidere sulla discrezionalità del magistrato inquirente si è reso necessario incidere su quella della persona offesa dal reato, attraverso la cd “procedibilità a querela” cha altro non è che la manifestazione esplicita della volontà della persona offesa di veder perseguito il reato.
Dunque è stata allargata l’area dei reati che vengono perseguiti solo se è la persona offesa a richiederlo.
Tale impostazioni, lungi dal rappresentare una “privatizzazione dell’azione penale” come criticato da alcuni, in realtà sottende ad una logica risarcitoria, che affiora anche in altri aspetti della riforma, per cui i procedimenti penali verranno definiti – almeno così si auspica- sul piano risarcitorio senza dover ingaggiare la macchina processuale: la persona offesa viene risarcita è il procedimento cessa, determinando un importante sgravio del carico processuale.
I venti forti del giustizialismo e del populismo che spira trasversali nel nostro parlamento, la scarsa autorevolezza di una classe politica asservita agli umori evella piazza, umori regolati da stampa di area e dalle politiche populista più in generale rendono impraticabile la via della depenalizzazione.
Non resta che l’estensione della procedibilità a querela secondo le coordinate che abbiamo cercato di descrivere.
Ma in quali casi si applicherà la riforma?
Il d.lgs. n. 150/2022 estende il regime di procedibilità a querela ad alcuni delitti contro la persona e contro il patrimonio puniti con pena edittale detentiva non superiore nel minimo a due anni (senza che si tenga conto, a tal fine, delle circostanze).
In particolare:
Nel caso di reati contro la persona :
- Lesioni personali dolose ( art. 582 cp),
- Lesioni stradali gravi o gravissime
- Sequestro di persona semplice ex art 605 cp ( non l’ipotesi aggravata dalla finalità estrosiva)
- Violenza privata Art. 610
- Minaccia / Art. 612 cp)
- Violazione di domicilio (614 Cp Nell’ipotesi della violenza sulle cose)
Reati contro il patrimonio
- Furto semplice (Art. 624 cp)
- Turbativa violenta del possesso di cose mobili (634 cp)
- Danneggiamento ( Art. 635 cp nella sola ipotesi in cui il fattosia commesso ocn violenza o minaccia)
- Truffa /Frode informatica/Appropriazione indebita (Art. 640, 640 ter, 649 bis cp, nelle ipotesi di danno di patrimoniale di rilevante entità o di recidiva che integra un’aggravante ad effetto speciale)
Se si considera che tra il 2016 e il 202 in Italia sono stati commessi sei milioni di furti è facile stimare l’impatto sul sistema giudiziario di una sensibile diminuzione di tale carico dovuta o alla mancata presentazione della querela oppure al fatto che il procedimento sarà definito in sede. Pre-dibattimentale mediante risarcimento alla persona offesa che potrà beneficiarne subito e non al passaggio in giudicato della sentenza parecchi anni dopo.
Va inoltre specificato che la procedibilità a querela sussiste in tutti i casi in cui la persona offesa sia incapace per età o infermità: è evidente in questa ipotesi la volontà di tutelare la persona offesa rendendo obbligatorio procedere per lo Stato.
Saranno scarcerato pericolosi criminali?
Anche su questo punto è necessario fare chiarezza perché il nuovo regime coinvolge alcuni reati per cui è prevista l’applicazione di una misura cautelare (ipotesi peraltro già presente nel nostro ordinamento, si pensi al furto aggravato ad es, e precedente la riforma)
Cosa succede a tutte quelle situazioni in cui era già in essere una misura cautelare?
Sul punto, in sede di conversione del dl n. 162/2022 è stata inserita una cd “disposizione transitoria” volta a fare chiarezza stabilendo che, per tutte le ipotesi di misura cautelare antecedenti il 30 dicembre 2022 “le misure cautelari personali in corso di esecuzione perdono efficacia se, entro venti giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, l’autorità giudiziaria che procede non acquisisce la querela”.
Dunque, la misura resta in vigore se entro 20 giorni dall’entrata in vigore della riforma la persona offesa procede con la querela evitando così la tanto temuta fuga di massa dalle carceri.
Resta peraltro ferma la possibilità per la persona offesa di presentare querela successivamente, purché entro il termine ordinario, consentendo così la prosecuzione del giudizio, pur dopo la revoca della misura cautelare.
Con questa sintetica ma spero sufficientemente chiara esposizione di questo aspetto del Dl 162/2022 spero di aver contribuito a chiarire i dubbi e a fugare i timori sorti a ridosso dell’entrata in vigore della riforma Cartabia, cercando di evidenziare, almeno per quanto riguarda gli aspetti trattati l’intento di incidere positivamente sul funzionamento della macchina giudiziaria affrontando e cercando una cura per uno dei mali che da sempre l’affliggono, ovvero l’esorbitante numero di procedimenti penali che oggi grava il sistema.
La riforma Cartabia, perfettibile certamente, discutibile sicuramente in alcuni suoi intenti, rappresenta un tentativo coraggioso di risalire la china, di invertire la tendenza in un sistema gattopardesco in cui spesso si è cercato di cambiare tutto affinché nulla cambiasse.
L’ex guardasigilli Marta Caratabia (Foto La Presse)