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Stupefacenti: Ipotesi attenuata art. 73. co V Dpr 309/90, il dato ponderale calcolato su basi statistiche, le novità della Cassazione

Stupefacenti: Ipotesi attenuata art. 73. co V Dpr 309/90, il dato ponderale calcolato su basi statistiche, le novità della Cassazione

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Con la sentenza n 44061 depositata il 25 novembre 2022 la sezione 6 della Cassazione ha condotto un’interessante operazione di chiarezza circa una fattispecie, quella prevista dal comma V del art. 73 del Dpr 309/90, la famosa ipotesi di “lieve entità” di spaccio o detenzione di sostanze stupefacenti, cercando di sottrarre all’interpretazione soggettiva la sfera di operatività del comma V ; la Corte infatti, su base statistica estratta dalla propria giursprudenza, ha provato a stabilire un limite podnerale, diverso a seconda delel sostanze in esame, in presenza del quale la fattispecie ricade nell’ipotesi meno grave. 

La massima: “In tema di detenzione e cessione di stupefacenti, la valutazione complessiva della tenuità del fatto deve essere pur sempre svolta valorizzando tutti gli elementi della fattispecie, salvo restando che – specie nelle ipotesi in cui non vi sono specifici indici dell’offensività del fatto – la circostanza che un dato quantitativo sia stato tendenzialmente ricondotto all’ipotesi di cui all’articolo 73, comma 5, può assumere una valenza di per sé decisiva: ne consegue che il giudice può tener conto, unitamente agli altri elementi descrittivi della condotta, del fatto che il dato ponderale oggetto di giudizio è stato ritenuto, dalla giurisprudenza maggioritaria risultante dalla ricognizione statistica su un campione significativo di sentenze, come compatibile con l’articolo 73, comma quinto, del testo unico stupefacenti, dovendosi osservare che la ricorrenza statistica di tali valutazioni possa integrare un metro di giudizio utile a garantire la necessaria tassatività della norma incriminatrice, evitando eccessive oscillazioni interpretative”.

Secondo le statistiche e uno studio condotto dall’ufficio per il processo della sesta sezione penale della Cassazione su 398 decisioni della Corte emesse fra il 2020 e il 2022, si configura la lieve entità sotto i:

101 grammi hashish, 

108 grammi marijuana, 

28,4 grammi eroina 

23,6 grammi cocaina.

Il dato ponderale da solo non basta a integrare il reato minore, però può assumere una valenza di per sé decisiva la circostanza che un determinato quantitativo è tendenzialmente ricondotto dalla giurisprudenza di legittimità nel fatto di lieve entità, specie quando non ci sono indici specifici dell’offensività del fatto.

Il pregio di aver introdotto la ricorrenza statistica tra gli indici di valutazione risiede nel fatto  che contribuisca a garantire la necessaria tassatività della norma incriminatrice, evitando eccessive oscillazioni interpretative.

Resta da vedere quale impiego verrà fatto nei tribunali di questo criterio.

Interessanti novità in materia di detenzione e spaccio di stupefacenti dalla Sezione 6 della Corte di Cassazione
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Nicola Fiorin

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