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La nuova norma anti rave

La nuova norma anti rave

Uno dei primi atti del nuovo Governo è stato il  D.L. 31 ottobre 2022, n. 152. con cui, tra gli altri, si introduce una nuova fattispecie di reato disciplinata dall’art. 434bis cp rubricata come «Invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica», meglio conosciuta come “norma anti rave”

Proviamo ad analizzarlo insieme.

ANALISI DEL PROVVEDIMENTO 

IL TESTO

Il testo del art. 434-bis c.p. recita: «L’invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica consiste nell’invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, commessa da un numero di persone superiore a cinquanta, allo scopo di organizzare un raduno, quando dallo stesso può derivare un pericolo per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica. Chiunque organizza o promuove l’invasione di cui al primo comma è punito con la pena della reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000. Per il solo fatto di partecipare all’invasione la pena è diminuita. E’ sempre ordinata la confisca ai sensi dell’articolo 240, secondo comma, del codice penale, delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato di cui al primo comma nonché di quelle utilizzate nei medesimi casi per realizzare le finalità dell’occupazione».

Il primo comma definisce la nozione di «invasione per raduni pericolosi per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica», intendendosi: «L’ invasione per raduni pericolosi per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica consiste nell’invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, commessa da un numero di persone superiore a cinquanta, allo scopo di organizzare un raduno, quando dallo stesso può derivare un pericolo per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica».

Il secondo comma dell’art.5 dello stesso decreto sancisce che «All’articolo 4, comma 1, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo la lettera i-ter), è aggiunta la seguente: «i-quater) ai soggetti indiziati del delitto di cui all’articolo 434-bis del codice penale».

IL BENE GIURIDICO TUTELATO

L’art. 434bis cp nasce dall’esigenza riferita dall’esecutivo di dotare il nostro ordinamento di una norma specifica volta a controllare  e, ove possibile, impedire raduni di massa improvvisati, in particolare quelli noti come “rave party”

Tale esigenza è stata riconosciuta dall’esecutivo rivestire il carattere dell’urgenza, senza il quale non sarebbe stato possibile approvare la norma tramite decreto legge. 

Nessun dubbio, invece, circa la possibilità di introdurre una nuova fattispecie di reato tramite decreto, tesi ormai pacifica in dottrina e giustificata dal meccanismo di discussione e conversione entro due mesi del decreto che assicurerebbe il controllo del parlamento e il rispetto del principio della “riserva di legge”

La nuova fattispecie di reato, perciò, mira a tutelare l’ordine pubblico, l’incolumità pubblica e la salute pubblica.

 Si tratta di un reato di pericolo, ovvero che rende punibile una condotta per il solo fatto che la stessa generi un pericolo per i beni giuridici tutelati.  In questo caso la soglia della punibilità è ulteriormente innalzata poiché non è punita la condotta da cui deriva un pericolo ma quella da cui potrebbe derivare un pericolo per l’ordine pubblico, la pubblica incolumità e la salute pubblica.

Quindi l’art. 434bis cp punisce il pericolo di un pericolo: non è chiaro se si tratti di uno specifico indirizzo legislativo oppure semplicemente il testo è scritto in modo poco chiaro.

La soglia della punibilità viene estesa anche alla sola intenzione di organizzare uno dei raduni così come descritti nel art. 434bis cp, (“ allo scopo di organizzare un raduno, quando dallo stesso può derivare un pericolo”)

La valutazione circa la sussistenza del potenziale pericolo compete agli organi di polizia quindi al potere giudiziario, assegnando ampio spazio alla discrezionalità di chi deve decidere.

LE CONDOTTE PUNBILI E LE PENE

Per potersi applicare, la. Nuova fattispecie di reato richiede che l’invasione sia posta in essere da più di cinquanta persone.

L’elemento soggettivo che regge la fattisopecie in questione è il dolo specifico, rappresentato dallo scopo di organizzare un raduno.

Dall’esame del testo, perciò, paiono potersi individuare due condotte punibili: 

  1. Chi organizza (o ha intenzione di farlo) il raduno ed in questo caso la pena prevista è compresa tra un minimo di tre e un massimo di sei anni. Oltre alla pena della reclusione è prevista anche la multa ricompresa tra un minimo di 1000 ed un massimo di 10.000 euro 
  2. Chi vi partecipa per cui si prevede una generica riduzione di pena che, a norma dell’art. 65 cp, si ipotizza possa essere di 1/3 rispetto al quadro edittale contemplato al punto 1.

Si distingue cioè tra chi ha avuto intenzione di organizzare un rave e tra chi vi ha semplicemente partecipato, distinzione caratterizzata da un aspetto peculiare: è sufficiente, ai fini della punibilità, la finalità di invadere un terreno o un edificio allo scopo di organizzare quel raduno. 

In altre parole, si può essere puniti per il solo fatto di invadere, con la finalità interiore di organizzare un raduno da cui potrà, forse, derivare un pericolo per i beni tutelati.

La previsione edittale così formulata per quanto riguarda l’organizzazione consente l’utilizzo delle intercettazioni telefoniche, l’applicazione delle misure cautelari personali, ivi compresa la custodia cautelare in carcere, e perfino l’arresto obbligatorio in flagranza

Inoltre, in caso di condanna, è prevista la confisca delle “cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché di quelle utilizzate per realizzare le finalità dell’occupazione”. Sarà, perciò, possibile disporre la misura cautelare reale del sequestro finalizzato alla confisca dei già menzionati beni.

Infine, potranno essere applicate le misure di prevenzione, al pari di quanto previsto per indiziati di reati di mafia, di terrorismo.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Personalmente nutro seri dubbi circa l’urgenza di approvare una simile norma: paradossalmente la gestione e risoluzione del rave di Modena proprio nei giorni in cui veniva approvato l’art 434bis cp dimostra come situazioni simili debbano essere gestite sul piano dell’ordine pubblico e della prevenzione, meno su quello della repressione giudiziaria: da tempo la cd “efficacia deterrente del diritto penale” si è rivelata illusoria.

Il carattere generico e astratto della norma induce a più di un dubbio circa la sua costituzionalità, poiché in contrasto con le previsioni degli art. 16 e 17 della Costituzione, senza considerare che l’astrattezza del testo in realtà lo renderebbe applicabile praticamente a qualsiasi tipo di raduno che preveda la presenza di più di cinquanta persone, assegnando alla discrezionalità delle pubblica sicurezza e del potere giudiziario stabilire la sussistenza o meno della fattispecie.

Altro elemento critico è rappresentato dalla reale applicabilità delle previsioni dell’art.  434bis cp, in particolare: l’obbligatorietà dell’arresto di chi ha operato un’invasione allo scopo di organizzare un rave, parimenti all’identificazione e denuncia di tutti coloro che vi partecipano rischia, per il cospicuo uso di forza pubblica e risorse investigative che tale eventualità comporta, di rimanere lettera morta. 

Parimenti difficoltosa appare la celebrazione dei processi in tale materia, dato l’elevato numero di imputati, oltre al fatto che l’astrattezza della norma rischia di produrre imputazioni destinate a non superare il vaglio dell’udienza preliminare.

Non resta che attendere la legge di conversione per vedere si vi saranno sostanziali modifiche al testo e un’eventuale pronuncia della giurisprudenza di merito e di legittimità. 

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Nicola Fiorin

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